Le cause che escludono o diminuiscono l’imputabilità (artt. 88 e ss.) appartengono a due species:

  • delle alterazioni patologiche, dovute ad infermità di mente o all’azione dell’alcool o di sostanze stupefacenti.
  • dell’immaturità fisiologica o parafisiologica, dipendenti rispettivamente dalla minore età e dal sordomutismo.

Le cause codificate di non imputabilità, tuttavia, non esauriscono le ipotesi di incapacità di intendere e di volere, che in base al nostro ordinamento escludono o attenuano la punibilità (es. cosiddetti uomini lupo).

L’incapacità di intendere e di volere, comunque, può essere:

  1. procurata dallo stesso soggetto o da terzi.
  2. congenita, ossia dovuta a cause naturali.

La capacità di intendere e di volere presuppone un certo sviluppo fisico-psichico del soggetto, il quale, a partire dalla nascita, si sviluppa gradualmente fino a raggiungere la piena maturità. Le legislazioni dei vari paesi, quindi, riconoscono alla minore età l’efficacia di escludere o diminuire l’imputabilità.

Il vero problema, tuttavia, sta nello stabilire il limite di età a partire dal quale il soggetto possa ritenersi capace di intendere e di volere. Il codice italiano, in particolare, pone una triplice distinzione, sancendo:

  • per i minori degli anni quattordici, una presunzione assoluta di incapacità (art. 97).
  • per i maggiori degli anni diciotto, una presunzione di capacità, salvo che si dimostri che tale capacità è esclusa o diminuita da altre cause.
  • per i minori tra i quattordici e i diciotto anni, nessuna presunzione, dovendo il giudice accertarne caso per caso la imputabilità o la inimputabilità (art. 98 co. 1).

Circa il trattamento:

  • il minore non imputabile viene prosciolto, ossia non viene assoggettato a pena. Per non lasciare la società indifesa, tuttavia, al minore che abbia commesso un delitto e sia ritenuto pericoloso si applica la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario o della libertà vigilata (art. 224 co. 1). Se non viene applicata la misura di sicurezza detentiva, il minore può essere sottoposto alla misura eminentemente rieducativa dell’affidamento al servizio sociale minorile o del collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico-psico-pedagogico.
  • il minore tra i quattordici e i diciotto anni è ritenuto imputabile fruisce di una diminuzione di pena e di talune agevolazioni in tema di pene accessorie (art. 98 co. 2). Il giudice, comunque, se lo ritiene pericoloso, può ordinare che, dopo l’esecuzione della pena, sia sottoposto alle suddette misure di sicurezza (art. 225 co. 1).

Quando il minore sia incapace di intendere e di volere anche per ragioni diverse dall’età, si fa luogo al trattamento curativo. Ai sensi dell’art. 222 co. 4, anche i minori inimputabili, prosciolti per ragioni di età, sono ricoverati in un ospedale psichiatrico giudiziario, quando abbiano commesso il reato in condizione di infermità psichica o di intossicazione cronica da alcol o da sostanze stupefacenti o di sordomutismo. I minori sono assegnati ad una casa di cura e di custodia (art. 219), perché più adatta al loro effettivo stato di mente, quando l’infermità mentale, l’intossicazione cronica o il sordomutismo comportino soltanto un vizio parziale di mente.

In materia di minori si hanno importanti deroghe al diritto comune, le quali vanno a formare il cosiddett diritto penale minorile, caratterizzato dalla speciale categorie dei propri destinatari, ossia i minori.

Il diritto minorile italiano, in particolare, è caratterizzato:

  • da un più accentuato esame individualizzato della personalità.
  • da una più accentuata finalità educativo-preventiva delle sanzioni (individualizzazione del trattamento).
  • dalla specializzazione del giudice, costituito dal Tribunale dei maggiorenni, composto da magistrati specializzati e da membri laici, scelti tra i cultori di psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia.
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