Nei moderni ordinamenti, la tutela penale della vita e dell’incolumità individuale è affidata:

  • al diritto penale repressivo di divieti (non facere), volto a proibire le condotte attive;
  • al diritto penale costrittivo di comandi (facere), volta ad imporre azioni impeditive di eventi.

Nel processo storico di emersione dei reati omissivi, quelli a tutela della vita e dell’incolumità individuale non sono stati i primi ad imporsi, ma sono stati quelli che hanno raggiunto il maggiore ambito di generalizzazioni, poiché comprendenti:

  • i reati omissivi impropri di omicidio e di lesioni (dolosi e colposi), incentrati sugli obblighi solidaristici di garanzia di determinate categorie di soggetti (es. coniugi);
  • i reati omissivi propri, incriminanti il semplice fatto dell’inosservanza dei suddetti obblighi di garanzia e costituiti dai reati di abbandono di minori o incapaci;
  • i reati omissivi propri generatori di un obbligo solidaristico di soccorso, incriminanti l’inadempimento di tale obbligo e costituiti dalle varie fattispecie sussidiarie di omissione di soccorso.

La solidarietà, quindi, assurge a principio qualificante con la Costituzione che, nella sua natura personalistico-solidaristica, accanto al riconoscimento dei diritti fondamentali dell’uomo, richiede anche l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2).

Anche se non trova espresso riconoscimento costituzionale, il dovere di soccorso va ricostruito in termini costituzionali, alla luce del quadruplice dato:

  • che il nostro ordinamento personalistico pone al proprio centro la persona umana, i suoi diritti inviolabili ed il suo pieno sviluppo, dei quali la vita e l’incolumità individuale sono imprescindibili presupposto e supporto;
  • che gli obblighi di solidarietà sono strumentali al bene-fine ultimo della salvaguardia e sviluppo della persona umana;
  • che tra gli obblighi solidaristici, l’obbligo di soccorso ha carattere primario in quanto immediatamente strumentale alla salvaguardia della vita e dell’incolumità;
  • che la Costituzione, avendo sancito altri doveri solidaristici di strumentalità, ossia il meno, non può non aver implicitamente sancito anche il più, ossia l’obbligo di soccorso, che tramite il disposto dell’art. 2 Cost. si eleva a dovere costituzionale inderogabile.
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