Consiste nel fatto di chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato di incapacità di intendere e di volere (art. 613):

  • il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
  • il soggetto passivo può essere qualsiasi soggetto;
  • circa l’elemento oggettivo, due sono i presuppostidella condotta:
    • (positivo) la capacità di intendere e di volere del soggetto passivo, non potendosi determinare uno stato di incapacità in chi versa già nello stato di incapacità. Il reato, quindi, è configurabile rispetto:
      • a soggetto in possesso della piena capacità di intendere e di volere;
      • a soggetto in possesso della piena capacità di intendere ma non anche della capacità di volere, essendo possibile aversi la prima senza la seconda;
      • a soggetto in possesso di capacità ridotta, ma suscettibile di ulteriore riduzione o di totale privazione;
  • (negativo) la mancanza di consenso del soggetto passivo, la quale ricorre sia nel caso di mancata prestazione di alcun consenso, sia nel caso di prestazione di un consenso invalido (es. prestato da un minore o estorto con violenza).

Ferma la mancanza del consenso, perché non prestato o perché invalido, vale l’indifferenza del mezzo usato per superare la contraria volontà del soggetto, aprendosi all’agente la triplice scelta:

  • dell’aggiramento di tale volontà mediante il mezzo fraudolento, non volto a determinare la medesima;
  • della neutralizzazione della volontà reattiva mediante la violenza fisica;
  • del passaggio attraverso il consenso, estorto con la violenza, carpito con l’inganno od ottenuto sfruttando la minore età, l’infermità di mente, la deficienza psichica per altra causa oppure il preesistente errore.

Possiamo pertanto considerare improprio il termine violenza utilizzato nella rubrica dell’art. 613: il mezzo utilizzato (violenza), infatti, risulta essere indifferente per configurare il reato, essendo necessaria e sufficiente la mancanza del consenso. Il corretto nomen iuris di tale articolo, quindi, sarebbe quello di stato di incapacità procurato senza consenso .

L’esistenza del consenso esclude il reato in esame, sempre che sia prestato nei limiti e coi requisiti indicati per il consenso scriminante (art. 613 co. 2), con la duplice precisazione che deve trattarsi:

  • di consenso mantenuto entro il limite di disponibilità del bene della libertà morale, ossia di uno stato di incapacità transitorio non menomatore dell’integrità psicofisica del soggetto (art. 5 c.c.);
  • di consenso personale del soggetto passivo. Il consenso del rappresentante legale è ammesso solo nel caso che la procurata incapacità sia a beneficio del rappresentato (es. anestesia per intervento chirurgico);
  • la condotta (reato a forma libera) consiste nell’attività diretta a porre una persona in uno stato di incapacità di intendere e di volere, mediante suggestione ipnotica o in veglia (configurabile su anormali psichici), somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti o qualsiasi altro mezzo. Tale elencazione, pur essendo meramente esemplificativa, sottolinea che trattasi di reato commissivo, non configurabile mediante omissione;
  • circa l’elemento soggettivo, il reato è a dolo generico, richiedendo l’art. 613 soltanto la coscienza e volontà di porre una persona in stato di incapacità di intendere e di volere e la consapevolezza della mancanza del consenso;
  • l’evento consiste nel procurato stato di incapacità di intendere e di volere:
    • totale o parziale;
    • transitorio o, comunque, non integrante una vera e propria malattia a fonte di danni psicofisici, ricorrendo in tale caso il più grave delitto di lesioni personali;
    • riguardante cumulativamente o anche soltanto alternativamente l’incapacità di intendere e di volere, essendo possibile aversi quest’ultima senza la prima;
    • da definirsi in considerazione del fatto che la capacità di intendere e di volere, a questi fini, va intesa in senso diverso dalla capacità ai fini dell’imputabilità;
    • l’oggetto giuridico è la libertà morale, nel senso sopracitato;
    • l’offesa è la privazione o la diminuzione della capacità, esistente o residuante, del soggetto (reato di danno). Trattasi di delitto permanente (ipotesi della suggestione) o istantaneo (ipotesi della somministrazione);
    • la perfezione, in entrambi i suddetti casi, si ha nel momento e nel luogo in cui ha inizio lo stato di incapacità. La consumazione, invece, nell’ipotesi permanente, si ha nel momento e nel luogo di cessazione della condotta volontaria del mantenimento dello stato ipnotico. Il tentativo è configurabile.

Sono circostanze aggravanti speciali (art. 613 co. 3) alternative:

  • se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato (delitto o contravvenzione);
  • se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto (non come contravvenzione).

Trattamento sanzionatorio: il reato è punito di ufficio:

  • con la reclusione fino a 1 anno;
  • con la reclusione fino a 5 anni nelle ipotesi aggravate sopraelencate.
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