Consiste nel fatto del pubblico ufficiale che, essendo preposto o addetto ad un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell’autorità competente, o non ubbidisce all’ordine di liberazione dato da questa autorità, ovvero indebitamente protrae l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza (art. 607):

  • il soggetto attivo è non qualunque pubblico ufficiale, ma il pubblico ufficiale preposto (es. direttore) o addetto (es. pubblici ufficiali chiamati ad eseguire l’ordine di ammissione o di liberazione) ad un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza (indicati dagli artt. 59 e ss. della l. n. 354 del 1975 sull’ordine penitenziario) (reato proprio duplice);
  • circa l’elemento oggettivo, la condotta consiste nelle tre ipotesi di detenzione indebita:
    • nella ricezione di taluno senza un ordine dell’autorità competente;
    • nella disubbidienza all’ordine di liberazione dato dall’autorità giudiziaria;
    • nella protrazione indebita dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza;
    • circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo generico, richiedendo l’art. 607 soltanto la coscienza e volontà della ricezione in carcere senza un ordine della pubblica autorità, della disubbidienza all’ordine e della protrazione indebita dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza;
    • la perfezione delle suddette ipotesi si ha nel momento in cui l’immissione o la non liberazione hanno raggiunto quel minimun apprezzabile di privazione illegittima della libertà, necessaria e sufficiente per la sussistenza del reato permanente. La consumazione e la conseguente cessazione della permanenza si hanno nel momento in cui cessa la condotta volontaria privativa della libertà. Il tentativo, almeno astrattamente, è configurabile rispetto a tutte e tre le ipotesi, ma soltanto prima del suddetto momento perfezionativo.

Trattamento sanzionatorio: l’indebita limitazione della libertà personale è punita di ufficio con la reclusione fino a 3 anni.

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