Ai sensi dell’art. 609 sexies, quando i delitti previsti negli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies sono commessi a danno di una persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all’art. 609 quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’età della persona offesa . Tale disposizione riproduce il disposto dell’art. 539, il quale, parimenti, sanciva l’inescusabilità assoluta della suddetta ignorantia aetatis, quale ne fosse la causa. Tale inescusabilità, se da un lato esprimeva la reale esigenza di una tutela rafforzata della normale evoluzione psichica della personalità del minore, dall’altro costituiva una vistosa deroga alla disciplina del dolo e dell’errore sul fatto e, quindi, al principio costituzionale della responsabilità penale personale. La riaffermazione dell’art. 609 sexies dell’inescusabilità assoluta dell’errore sull’età ha subito riproposto i problemi di costituzionalità di modificazione del precedente art. 539.

Con riferimento ai delitti richiamati dall’art. 609 sexies, tale articolo trova applicazione anche:

  • a chi, a proposito del delitto aggravato dell’art. 609 ter co. 2, ritenga la vittima infraquattordicenne maggiore degli anni 10;
  • a chi, affidatario dell’infraquattordicenne, creda costui maggiore degli anni quattordici, ma pur sempre minore degli anni 16 (art. 609 quater co. 1);
  • a chi, a proposito dell’art. 609 quater co. 3, creda che l’infratredicenne abbia compiuto gli anni 13, qualora si ritenga che detto articolo preveda una scriminante o una scusante, e non una mera causa di non punibilità.
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