Sotto la rubrica dei delitti contro la personalità individuale il codice raggruppa i delitti aventi come oggetto la tutela dello status libertatis e che si risolvono in un sostanziale annientamento della personalità. Tale status libertatis, prima che nel codice penale, trova la propria tutela a livello costituzionale, rientrando tra i beni-presupposto, come tali incontestabilmente riconosciuti dalla Costituzione, almeno implicitamente.

I delitti in questione (liberticidio o delitti contro lo stato di libertà) comprendono:

  • i delitti di schiavitù;
  • il plagio (dichiarato incostituzionale).

Tale distinzione tra delitti di schiavitù e plagio risponde ad una precisa esigenza di tutela della persona umana, dovendosi tenere presente che:

  • la schiavitù e le condizioni analoghe, di diritto o di fatto, costituiscono liberticidio, posto in essere attraverso la creazione di situazioni esterne impeditive dell’esercizio del complesso delle libertà fondamentali del soggetto e della sua autonomia di vita;
  • il plagio, al contrario, costituisce liberticidio attuato per vie interne impeditive, ossia operando direttamente sulla psiche del soggetto, onde la privazione del complesso delle libertà e dell’autonomia di vita;
  • il vero problema non è la soppressione del reato di plagio, ma la sua riformulazione che, da un lato, eviti quegli inconvenienti della precedente formulazione (si richiedeva il macroevento della totale soggezione ) che ne determinarono la dichiarata illegittimità costituzionale, ma che dall’altro risponda all’esigenza di reprimere le crescenti forme di menticidio, ricolmandosi il vuoto di tutela aperto dalla Corte costituzionale.
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