La rapina propria e la rapina impropria sono aggravate (art. 628 co. 3):

  • se la violenza o la minaccia è commessa:
    • con armi: tale ipotesi, la cui ratio consiste nella particolare intimibilità e pericolosità dell’arma, richiede una vis realizzata non solo con un’arma vera, ma anche con un arma per uso scenico o giocattoli riproducesti armi, la cui canna non sia occlusa da un visibile tappo rosso incorporato, e un’esibizione dell’arma con modalità tali da far trasparire l’intenzione di farne uso se non si ottempera all’intimidazione;
    • da persona travisata: tale ipotesi richiede semplicemente una vis commessa anche da una sola persona travisata;
    • da più persone riunite: tale ipotesi richiede una vis commessa da più persone, la riunione anche occasionale di tali persone sul luogo della rapina o la sicura sensazione, da parte del soggetto passivo, della provenienza della minaccia mediata (es. lettere, telefonate) da parte di più persone;
    • se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere (es. stordimento) o di agire (es. imbavagliamento);
    • se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’art. 416 bis (aggravante introdotta dalla l. n. 646 del 1982 per contrastare la criminalità mafiosa);
    • se l’agente si impossessa di armi, di munizioni o esplosivi, commettendo il fatto in armerie, ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi (aggravante comune a quella prevista per il furto introdotta dalla l. n. 533 del 1977);
    • se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura cautelare di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione (d.l. n. 152 del 1991).

Nel caso di violenza o minaccia poste in essere contro un pubblico ufficiale, la giurisprudenza ritiene sussistente il concorso tra i delitti di rapina e di resistenza a pubblico ufficiale, mentre parte della dottrina ravvisa il concorso tra i reati di furto e di resistenza, aggravata ex art. 61 n. 10.

Nell’ipotesi di rapine in un unico contesto di azione a danno di più persone si ha una pluralità di reati e non un solo reato, stante la non indifferenza dei soggetti passivi della violenza. Al contrario, nell’ipotesi di sottrazione violenta ad una stessa persona di più cose appartenenti a diverse persone, si ha un solo reato, stante l’indifferenza dei titolari dei beni patrimoniali.

Trattamento sanzionatorio: la rapina propria e la rapina impropria sono punite di ufficio:

  • con la reclusione da 3 a 10 anni e la multa da € 516 a 2065;
  • nelle ipotesi aggravate ex art. 628 co. 3, con la reclusione da 4 anni e 6 mesi a 20 anni e la multa da € 1032 a 3098, mentre nell’ipotesi aggravata dalla l. n. 533 del 1977, con la pena stabilita dall’art. 628 co. 1 aumentata di 1/2;
  • in caso di concorso di quest’ultima aggravante con altra aggravante dell’art. 628 co. 3, con la reclusione da 10 a 20 anni e la multa da € 2065 a 6197;
  • nell’ipotesi aggravata dalla l. n. 152 del 1991, con la pena prevista dall’art. 628 aumentata di 1/2.
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