L’usura e la mediazione usuraria sono aggravate (art. 644 co. 5) da una serie di ipotesi, che, costituendo situazioni tipiche nei rapporti usurari, riducono consistentemente l’ambito applicativo della fattispecie semplice:

  • se il reo ha agito nell’esercizio di un’attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare . Dal momento che la ratio di tale aggravante va ravvisata nel maggior disvalore dei fatti usurari nell’ambito di certe attività professionali o intermediarie, per l’esistenza della stessa occorre un collegamento funzionale tra dette attività e i fatti usurari, non essendo configurabile nei casi di attività professionali sfornite di tale collegamento (es. attività di un avvocato);
  • se il reo ha richiesto in garanzia partecipazioni a quote societarie o aziendali oppure proprietà immobiliari . La ratio dell’aggravante è quella di impedire che attraverso tali garanzie l’usuraio (criminalità organizzata) ottenga il controllo di attività economiche e di patrimoni immobiliari;
  • se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno . Tale stato, elevato a circostanza aggravante, va riferito ad una situazione più grave di quella della difficoltà economica o finanziaria di cui all’art. 644 co. 3, la quale può individuarsi nelle necessità fondamentali di vita, materiali o morali;
  • se il reato è commesso a danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale . La ratio di tale aggravante è quella di offrire una tutela privilegiata ai soggetti che, ricorrendo più frequentemente al credito, sono maggiormente esposti alla criminalità usuraria;
  • se il reato è commesso da persona sottoposta alla misura definitiva di prevenzione della sorveglianza speciale .

Trattamento sanzionatorio: l’usura e la mediazione usuraria sono punibili di ufficio:

  • con la reclusione da 2 a 10 anni e con la multa da € 5000 a 30000;
  • con un aumento di pena da 1/3 a 1/2, se ricorrono le suddette aggravanti;
  • con la pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, qualora l’usura sia stata commessa in danno o in vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa.

L’art. 644 co. 6, peraltro, prevede la confisca obbligatoria dei beni costituenti il prezzo o il profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento