Usura (comma 1 dell’articolo 644):

  • il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
  • circa l’elemento oggettivo, presupposto della condotta è lo stato di inferiorità economica di uno dei due contraenti, costituendo questo un requisito imprescindibile per poter escludere i delitti usurari nei casi in cui, mancando la suddetta sanzione, il compenso formalmente usurario sia liberamente e volontariamente pattuito dal soggetto da esso gravato. La necessità di tale stato, peraltro, viene desunta:
    • dall’autorizzazione da parte del codice civile dei negozi sorretti da un libero intento di liberalità, anche se con prestazioni economiche sproporzionate;
    • dal principio di non contraddizione, poiché in forza della propria unitarietà l’ordinamento giuridico non può autorizzare qualunque negozio e, al contempo, incriminarlo quale delitto di usura.

Circa la definizione, la situazione di inferiorità economica deve ritenersi comprensiva di tutte le situazioni economiche che costituiscono la causa determinante dell’accettazione del tasso usuraio, ossia ogni condizione di menomata autonomia e di diminuita forza contrattuale, per l’impossibilità di accedere, a condizioni più favorevoli, ad una prestazione corrispondente a quella offerta dall’usuraio.

La condotta consiste nella stipulazione di un contratto sinallagmatico in base al quale l’usuraio, in cambio della propria prestazione di denaro o di altra utilità, si fa dare o promettere dalla vittima interessi o altri vantaggi usurari (reato contratto). Il legislatore della riforma, con l’intento di eliminare le precedenti incertezze giurisprudenziali ha provveduto (art. 644 co. 3 e 4):

  • a stabilire l’interesse usuraio ex lege, che è quello che supera il limite fissato per legge (usura presunta);
  • a prevedere gli interessi, i vantaggi o i compensi usurati concreti (usura in concreto), i quali ricorrono quando:
    • gli interessi, pur se inferiori al suddetto limite, i vantaggi o i compensi risultano comunque sproporzionati rispetto alle prestazioni;
    • il soggetto che li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria;
  • a stabilire che per la determinazione del tasso usuraio da parte del Ministero si deve tener conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese;
  • a stabilire che per qualificare gli interessi come usurari occorre fare riferimento al momento in cui questi sono promessi o comunque convenuti;
  • circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di farsi dare o promettere, attraverso la conclusione di un contratto sinallagmatico, come corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità:
    • interessi usurari ex lege da persona in situazione di inferiorità economica;
    • interessi usurari in concreto da persona in condizioni difficoltà economica;
    • l’oggetto giuridico è l’interesse patrimoniale offeso dall’atto carpito alla vittima per la sua posizione di inferiorità economica;
    • l’offesa è il danno patrimoniale (caso di dazione) o il pericolo (caso di promessa), insiti nella sproporzione tra la prestazione dell’usuraio e la controprestazione della vittima;
    • la perfezione si ha nel momento e nel luogo della dazione degli interessi o dei vantaggi usurari (reato di danno) oppure nel momento e nel luogo della promessa (reato di pericolo). La consumazione, invece, si ha quando il delitto perfetto raggiunge la sua massima gravità concreta. Dal momento che per la perfezione del reato basta la semplice promessa del vantaggio usuraio e, quindi, la messa in pericolo del bene, il tentativo viene considerato giuridicamente inammissibile.
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