Individuare le caratteristiche distintive della confessione religiosa: devono essere distinte da strutture associative affini affinchè si possano applicare le norme ad esse relative.

Costituzione → segnala la necessità che esistano elementi oggettivi ragionevoli e controllabili, si deve desumere da molteplici dati

presenza di intesa con lo stato

precedenti riconoscimenti pubblici

statuto

comune considerazione

Corte di Cassazione → ne aggiunge altri.

La religione non è solo un complesso di dottrine incentrato sull’esistenza di un essere supremo

Non è necessaria l’orogonalità

Ordinamenti giuridici originari → confessioni dotate di apparato organizzatorio indipendenti dallo stato che riconosce indipendenza alla chiesa cattolica (art.7 1° comma) mentre per le altre riconosce indipendenza secondo art.8 2° comma → quest’ultimo suggerisce il diritto di darsi un’organizzazione istituzionale con statuto e lo stato non può fissarne i contenuti → illegittima ingerenza dello stato ma anche carenza di giurisdizione del giudice italiano sullo statuto. Il divieto per lo stato di dichiarare norma nulla o illegittima non riguarda atti illeciti perchè in questo caso chi li compie deve risponderne in sede penale

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