Parlando del ripudio, non può farsi a meno di distinguere cinque diverse tipologie:

  • ripudio semplice (fatto una volta sola): in applicazione dei principi relativi alla capacità giuridica, per poter dar valido ripudio l’uomo deve possedere la qualità di musulmano. Si ritengono incapaci di dar ripudio il pazzo e chi non ha raggiunto la pubertà e non ha l’attitudine ad amministrare bene il proprio patrimonio. Sono invece considerati capaci di dar ripudio l’insolvente, il prodigo e l’affetto da malattia normale, sebbene si discuta circa gli effetti di tale atto nei riguardi della posizione successoria della moglie ripudiata.

Per la manifestazione della volontà non serve una forma solenne, potendo essere tanto espressa quanto tacita, a patto comunque che si possa desumere l’intenzione (libera) del dichiarante di voler sciogliere il vincolo matrimoniale. Circa la determinazione degli effetti del ripudio è nuovamente rilevante il fatto della consumazione del matrimonio:

  • se la consumazione non è avvenuta, il vincolo è immediatamente sciolto;
  • se la consumazione è avvenuta, i coniugi si separano ma il vincolo matrimoniale perdura per un certo periodo;
  • triplice ripudio: in questo caso la formula del talaq viene ripetuta tre volte, con l’effetto di sciogliere immediatamente il vincolo matrimoniale e di impedire la stipulazione di un nuovo matrimonio tra le medesime persone, se prima la donna in tal modo ripudiata non ha contratto o consumato un altro matrimonio con una persona diversa;
  • zihar: questa forma di ripudio, consistente nella dichiarazione fatta dal marito di voler considerare la moglie come la <<schiena>> di una donna che gli è proibito sposare, viene considerata revocabile. Dal momento della pronuncia di questa formula i coniugi sono tenuti a separarsi, ma il vincolo matrimoniale si considera ancora esistente. Su richiesta della moglie, il qadì assegna al marito un termine entro il quale possa revocare lo zihar. Trascorso inutilmente tale periodo la moglie ripudiata è tenuta ad osservare il periodo di ritiro legale;
  • ilà: questa forma di ripudio consiste nel giuramento fatto dal marito di astenersi da qualsiasi rapporto coniugale con la moglie. Se tale giuramento viene fatto senza determinazione del tempo per il quale esso deve valere, trascorsi quattro mesi dal giorno in cui esso fu pronunciato, la moglie può chiedere al qadì di fissare al marito un termine entro il quale vengano reintegrati i rapporti coniugali:
    • se questo avviene, il marito è tenuto ad un’espiazione per la violazione del giuramento fatto;
    • se questo non avviene, il ripudio viene pronunciato dal qadì e può essere revocato fino a che non sia terminato il periodo di ritiro legale della donna;
    • li’an: questa forma di ripudio, consistente nel giuramento fatto dal marito dell’infedeltà della moglie, produce come principali effetti il disconoscimento della paternità del figlio e l’ostacolo perpetuo a contrarre nuovo vincolo matrimoniale tra le medesime parti.
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