Risulta opportuno distinguere tra le cause che producono nullità del matrimonio e quelle che ne producono solo l’annullabilità:
- cause di nullità: oltre alla mancanza di uno degli elementi costitutivi (v. sopra) varie cause producono la nullità del matrimonio:
- parentela di sangue: si vieta il matrimonio tra ascendenti e discendenti di qualunque grado e, in linea collaterale, tra fratelli e sorelle, fra nipote e zia paterna o materna, fra zio e nipote, fra figlio legittimo e spurio e sorella uterina;
- parentela di latte: si vieta il matrimonio tra colui che è stato allattato e la sua nutrice o certi suoi parenti o affini, in quanto essa viene considerata loco matris;
- vincolo di affinità: si vieta il matrimonio con la madre, la figlia, la figliastra, la sorella, la nipote, la zia paterna o materna della propria moglie;
- rapporto padronale: si vieta il matrimonio tra patroni e propri schiavi, mentre si vede soltanto con sfavore il matrimonio di un libero e con la schiava altrui;
- differenza di religione: si vieta il matrimonio tra musulmani e idolatri e tra una donna musulmana e un uomo appartenente alla Gente del Libro. Tale divieto, pendente soprattutto a carico della donna, risulta evidentemente posto a tutela della purezza e dell’integrità della società musulmana;
- precedente matrimonio: mentre per la donna è causa di nullità del matrimonio l’esistenza di un precedente valido vincolo matrimoniale, per l’uomo deve considerarsi nullo esclusivamente il quinto matrimonio (poligamia);
- precedente scioglimento matrimoniale: si considera ostacolo perpetuo relativo a contrarre matrimonio il preesistente scioglimento di un altro matrimonio tra le stesse persone;
- triplice ripudio: si considera causa di ostacolo a contrarre matrimonio l’esistenza di un precedente triplice ripudio;
- malattia mortale: si considera ostacolo a contrarre matrimonio il trovarsi in stato di malattia mortale;
- infermità mentale: si discute su quale sia il valore da attribuire all’infermità mentale, distinguendosi a seconda che si tratti dell’uomo o della donna e che si tratti di puberi o di impuberi;
- cause di annullabilità:
- vizi consensuali (es. errore, violenza);
- vizi del mahr, espressione questa con la quale i giuristi musulmani indicano vari casi in cui il mahr non ha la precisa configurazione stabilita dalla dottrina;
- l’apposizione al contratto di matrimonio di clausole contrarie alle finalità essenziali del negozio stesso;
- (malikiti) la mancanza del walì al-nikah;
- la sensibile disparità di condizione sociale;
- i vizi redibitori (es. impotenza).