I due elementi del capitale (raqaba) e del reddito (manfa’a) sono utilizzati al fine di distinguere e classificare gli istituti giuridici nella sfera dei diritti patrimoniali. La classificazione dei beni, comunque, non presenta particolari differenze rispetto alle categorie di tradizione romanistica, salvo per la distinzione in beni utili e inutili, nascondibili e non nascondibili, puri e impuri:

  • tra i modi di acquisto (originari o derivativi) della proprietà, concepita come il diritto non illimitato di godere e di disporre di capitale e reddito di un bene (mal), si annoverano l’occupazione, la specificazione, la bonifica delle terre morte e l’accessione. Ancora, dobbiamo citare la traditio, il retratto e, soltanto per i malikiti, il possesso di oggetto idoneo (usucapione) e un istituto similare al longissimi temporis praescriptio;
  • per quanto riguarda i rapporti di vicinanza, risulta l’adozione del criterio della normalità dell’uso e del condominio, inteso come proprietà plurima parziale;
  • per quanto attiene ai diritti reali minori, risultano particolarmente utilizzati gli istituti dell’enfiteusi, della servitù, dell’usufrutto e della superficie;
  • il possesso (diretto o indiretto), il cui concetto viene identificato dall’uso di vocaboli polisensi (es. yad, qabd), ha come oggetto cose corporali e incorporali.
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