L’azione dei Governi nel settore del rispetto dei diritti umani si è tradotta:

  • in atti politici molto rilevanti ma senza valore giuridico (es. Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948);
  • in numerose convenzioni (es. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, Patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali). Tali Convenzioni, oltre ad istituire degli organi destinati a vegliare sulla loro osservanza, contengono un catalogo di diritti umani, catalogo che spesso risulta più dettagliato ed avanzato di quello normalmente previsto dalle Costituzioni.

La materia dei diritti umani è anche una materia nella quale si sono venute formando delle norme consuetudinarie, precisamente dei principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili. A differenza delle convenzioni, il diritto consuetudinario si limita alla protezione di un nucleo fondamentale ed irrinunciabile di diritti umani. Trattasi del divieto delle gross violations, ossia delle violazioni gravi e generalizzate di tali diritti, categorie cui si è soliti riportare quelle pratiche di governo particolarmente disumane ed efferate (es. apartheid, tortura, trattamenti disumani).

L’obbligo degli Stati di rispettare i diritti umani risulta essere:

  • un obbligo negativo: gli organi statali sono tenuti ad astenersi dal ledere tali diritti e dal compiere atti qualificabili come gross violations;
  • un obbligo positivo: lo Stato deve vagliare affinché violazioni dei diritti umani non siano commesse da individui che comunque si trovino sul suo territorio.

Alla materia dei diritti umani si applica la regola del previo esaurimento di ricorsi interni, regola questa mutuata dalle norme internazionali in tema di trattamento degli stranieri: la violazione delle norme consuetudinarie sui diritti umani non può essere fatta valere sul piano internazionale finché esistono nell’ordinamento dello Stato offensore rimedi adeguati ed effettivi per eliminare l’azione illecita o per fornire all’individuo offeso una congrua riparazione

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