A partire dalla seconda guerra mondiale, la dottrina dei diritti umani ha rapidamente sovvertito gli assetti normativi della vecchia Comunità internazionale, imponendo a ciascuno Stato ulteriori limiti alla podestà di governo, che consistono nell’obbligo rispettare al proprio interno non solo gli stranieri ma anche i propri cittadini, erodendo in tal modo quella sfera intima della sovranità rispetto alla quale lo Stato ha sempre goduto della più ampia libertà.

L’individuo pur non conseguendo la personalità internazionale, assume una posizione centrale in quanto sugli Stati grava l’obbligo di riconoscergli la titolarità di diritti propri ed inerenti.

La protezione dei diritti dell’uomo, rappresentano quindi un interesse proprio della Comunità internazionale, pertanto si tratta di una materia ormai esclusa dalle competenze dello Stato. Questi ultimi infatti sono liberi di gestire come meglio credono la comunità umana, ma pur sempre nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali degli individui presenti sul territorio.

Gli ideali su cui si fonda l’Organizzazione delle Nazioni Unite costituiscono il fine interno della Comunità Internazionale e la realizzazione di tale fine è strettamente collegata all’affermazione, promozione e realizzazione dei diritti dell’uomo. Il binomio pace-diritti umani è cosi divenuto un principio cardine su cui si basa l’assetto della Comunità internazionale dalla fine della seconda guerra mondiale.

I diritti dell’uomo sanciti a livello di ordinamento internazionale presentano alcune caratteristiche:

  • si tratta di diritti inerenti, ossia che sussistono per il solo fatto che esiste un essere umano. Si è titolari dei diritti umani per il solo fatto di essere un uomo od una donna o perché si appartiene ad una determinata minoranza;
  • la titolarità dei diritti dell’uomo spetta agli individui, che non sono soggetti dell’ordinamento internazionale e che pertanto non possono neppure agire direttamente a tutela di questi loro diritti;
  • i destinatari degli obblighi di attuarli e rispettarli sono sempre o comunque gli Stati. Lo Stato in sostanza non è tenuto soltanto dall’astenersi dal ledere i diritti fondamentali della persona ma deve anche vegliare affinché violazioni dei diritti umani non siano commesse da individui che si trovino sul suo territorio.

I diritti umani fondamentali possono oramai considerarsi sanciti da norme consuetudinarie che si sono sviluppate a partire dalla Dichiarazione universale e dai testi convenzionali successivamente adottati.

La Dichiarazioneuniversale del 1948 rappresenta il primo documento giuridico universale in cui un sistema di valori viene accettato dalla Comunità internazionale nel suo complesso.

Tuttavia la dottrina prevalente è concorde nel ritenere chela Dichiarazioneadottata con risoluzione dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite sia priva di efficacia vincolante.

Dal 1948 ad oggi l’attività delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali si è progressivamente ed incessantemente intensificata in materia, sviluppando regole internazionali sui diritti dell’uomo ed introducendo meccanismi di garanzia per una loro effettiva tutela.

Ricordiamo i:

  • Patti delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, l’altro sui diritti civili e politici. In base ai due Patti gli Stati sono obbligati a riconoscere a tutti gli individui sottoposti al loro potere, senza distinzione di sesso di razza, di religione ecc, i diritti economici che comprendono tra gli altri, il diritto al lavoro, ad un equa retribuzione, a forme di assistenza e di sicurezza sociale, i diritti civili e politici ivi compresa la libertà personale, di pensiero, di associazione, di religione ecc.

Inoltre prevedono il divieto di praticare la tortura, di sottoporre l’individuo a trattamenti disumani. I due patti sono stati ratificati da quasi tutti i Paesi che compongono la comunità internazionale, anche se vi è il sospetto che varie adesioni non siano accompagnate da una seria volontà ad adempiere.

  • Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli

Ma uno dei limiti del sistema universale di tutela dei diritti dell’uomo consiste proprio nella scarsa incisività ed effettività degli strumenti di controllo previsti a garanzia del rispetto dei diritti umani da essi sanciti.

Le garanzie poste a tutela dei diritti dell’uomo appaiono invece dotate di un ben maggiore grado di effettività nei sistemi regionali, in particolare nel sistema europeo.

L’esempio più significativo è dato dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 (CEDU), avente quale principale finalità la definizione e la tutela di tali diritti in ambito comunitario. La principale novità è rappresentato dal sistema di tutela giurisdizionale davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo, che può essere adita sia con ricorsi interstatali (ad opera degli stati membri) sia con ricorsi individuali attivabili dai singoli individui e la cui fondamentale funzione è quella di garantire il rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali da parte degli Stati contraenti.La Convenzioneda una parte enuncia una serie di diritti e liberà civili o politici e dall’altra istituisce un sistema destinano a garantire il rispetto da parte degli Stati contraenti degli obblighi da essi assunti. Purtroppo non essendo stata inserita nei Trattati comunitari ma solo proclamata ufficialmente, essa è priva di formale efficacia vincolante Tutte queste convenzioni oltre ad istituire gli organi destinati a vegliare sulla loro osservanza, contengono un catalogo dettagliato di diritti umani (l. di pensiero, l. di religione, l. di associazione ecc.).

A differenza delle convenzioni, le quali contengono cataloghi assai dettagliati, il diritto consuetudinario si limita peraltro alla protezione di un nucleo fondamentale ed irrinunciabile di diritti umani.

Uno degli obblighi erga omnes che fa parte del diritto cogente (cioè del nucleo di principi che non possono essere derogati da trattati o da norme consuetudinarie ad essi contrari) a carico dello Stato è il principio che vieta la commissione di gross violations, ossia le violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Lo Stato che non rispetta tale principio commette un crimine internazionale, da ciò ne consegue che tutti gli stati sono legittimati a reagire uti universi contro l’offensore.

Secondo il principio dell’universalità della giurisdizione penale, ogni Stato può punire gli individui che si siano macchiati di crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità (terrorismo e crimini contro l’umanità), anche se catturati all’estero in maniera illegittima.

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