Del sistema di sicurezza collettiva facente capo al Consiglio di Sicurezza fanno parte anche le organizzazioni regionali (es. Organizzazione degli Stati americani, NATO) create sia per sviluppare la cooperazione tra gli Stati membri e provvedere alla soluzione delle controversie sia per promuovere la difesa comune verso l’esterno (organi decentrati delle Nazioni Unite). L’appartenenza di simili organizzazioni al sistema delle Nazioni Unite si fonda sul cap. VII della Carta, ed in particolare sull’art. 53, in forza del quale il Consiglio di Sicurezza utilizza gli accordi e le organizzazioni regionali per azioni coercitive sotto la sua direzione. Nessuna azione coercitiva potrà venire intrapresa in base ad accordi regionali senza l’autorizzazione del Consiglio. Dall’analisi di tale articolo, coordinato con l’art. 51, relativo alla legittima difesa collettiva, si ricava che le organizzazioni regionali possono agire coercitivamente contro uno Stato con l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza in ogni caso (art. 53) e senza l’autorizzazione del Consiglio solo nel caso di risposta ad un attacco armato già sferrato (art. 51).

Si discute se lo statuto di organizzazioni che, come la NATO, sono state costituite in vista dell’autodifesa collettiva tra i membri impedisca o meno di inquadrare le organizzazioni stesse sotto l’art. 53, oltre che sotto l’art. 51 della Carta. Tenuto conto dei fini dell’Organizzazione, individuati nel Preambolo del Patto atlantico (NATO) non solo nella difesa collettiva ma anche nel mantenimento della pace e della sicurezza, tuttavia, non ci sembra di poter concludere che un’azione dell’organizzazione in base all’art. 52 sia statutariamente illegittima.

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