La Costituzione non dà la definizione di regione, limitandosi a menzionare le denominazioni di esse. Possiamo dire che una regione coincide, sostanzialmente, con la somma dei territori provinciali già aggregali nelle regioni individuale a fini statistici. L’ambito territoriale di una regione può essere modificato attraverso il distacco di singole province o comuni che lo richiedano e il passaggio da una regione ad altra, con legge dello Stato, sentiti i consigli regionali interessati, e con l’approvazione della maggioranza della provincia o delle, province interessate e del comune o dei comuni interessati espressa mediante referendum (art. 132, 2° comma, Cost.). Con legge costituzionale, su proposta di tonti consigli comunali che rappresentino un terzo delle popolazioni interessate, approvata con referendum delle popolazioni stesse, previo parere dei consigli regionali interessati, si può disporre la fusione di più regioni o la creazione di nuove regioni con minimo un milione di abitanti (art. 132, 1° co., Cost). Una disciplina peculiare è prevista per le cinque regioni a statuto speciale (art. 116 Cost.).

Passando all’esame degli organi della regione, essi sono: il consiglio regionale, la giunta e il suo presidente (art. 121 Cost.).

Consiglio regionale. E’ l’organo titolare della funzione legislativa della regione (art. 121, 2° comma), nonché titolare di funzioni amministrative, di controllo (sull’operato della Giunta e del Presidente) e di indirizzo politico. 1 consiglieri regionali, che compongono il consiglio, hanno imo status giuridico che li assimila ai membri del Parlamento per quanto concerne l’assenza del vincolo di mandato e della irresponsabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle proprie funzioni (art. 122,4° co.).

L’organizzazione interna del consiglio rispecchia in piccolo quella parlamentare, con la formazione di commissioni con compiti referenti in sede legislativa, nonché con l’attribuzione, da parte di ciascun ordinamento regionale, di funzioni proprie, normalmente di natura consultiva utilizzati nell’ambito dei principali procedimenti amministrativi. L’esecutivo regionale (la Giunta e il presidente della giunta regionale) è stato notevolmente modificato per effetto della L. cost. 1/1999. La nuova formulazione dell’art. 122, con riferimento alla Giunta, che rimane “organo esecutivo delle regioni” ai sensi dell’art 121, prevede che essa sia nominata dal Presidente ove quest’ultimo sia eletto direttamente dal popolo. Essa ha competenza amministrativa generale: in. particolare, provvede alla predisposizione e presentazione del bilancio e conto consuntivo regionale, e all’esecuzione delle deliberazioni del consiglio regionale. Ha anche potere-di iniziativa legislativa, ed esercita potestà regolamentare alla luce della citata legge costituzionale.

I membri della giunta, componenti dell’organo collegiale di governo dell’ente, sono preposti a capo di un’Amministrazione di settore, di cui ciascuno è politicamente responsabile. Essi hanno poteri di direzione circa il funzionamento degli uffici di settore e del personale, nonché sull’esercizio delle rispettive attribuzioni; sono nominati dal Presidente e durano in carica sino a rinnovazione del collegio, salva revoca da parte del presidente stesso.

Il Presidente della giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto (art. 122 ultimo comma). Egli ha la rappresentanza legale dell’ente ed ha poteri di promulgazione delle leggi e di emanazione dei regolamenti. La riforma costituzionale del 1999 attribuisce al Presidente la direzione e la responsabilità politica della Giunta.

Con riferimento alla titolarità di funzioni amministrative, al presidente spettano funzioni stabilite da statuti e leggi regionali, in quanto organo monocratico, nonché una funzione amministrativa sua propria, fissata dalla Costituzione e che è quella di “dirigere le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione” (art.. 121,4° co.).

Nel concreto assetto dell’ordinamento regionale, le regioni hanno costituito una complessa organizzazione di uffici ed enti dipendenti assai rilevante. Un complesso di strutture organizzative differenziate e separate con compiti di supporto all’esercizio dell’attività amministrativa.

L’organizzazione regionale è strutturata in una serie di enti pubblici “dipendenti” annoverati tra gli enti strumentali dello Stato.

Tra le organizzazioni dipendenti dalla regione hanno particolare rilevanza le Aziende sanitarie locali (ASL) che rappresentano l’articolazione periferica, del servizio-sanitario, nazionale, dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale. Organo principale di- esse è il direttore generale, titolare dei poteri di gestione e coadiuvato da organi consultivi tecnico-sanitari- Egli nomina i responsabili delle strutture operative, rappresenta l’ente, istituisce il servizio di controllo interno, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità e buon andamento, in attuazione dei principi costituzionali (art. 97 Cost.).

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