La Convenzione di Bruxelles (Regolamento CE 44/2001)

Come si è già detto, la Convenzione di Bruxelles è stata trasformata nel Regolamento CE n. 44/2001, del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Essa è costituita da due gruppi di norme di differente oggetto: il primo gruppo contiene una disciplina della giurisdizione degli stati contraenti che sostituisce integralmente quella di diritto nazionale. Il secondo gruppo riguarda l’efficacia che deve essere riconosciuta agli atti giurisdizionali provenienti da un altro Stato. Il buon funzionamento del sistema della Convenzione prospetta esigenze come il controllo della competenza in caso di contumacia del convenuto e l’eliminazione di processi simultanei in Stati aventi il medesimo oggetto. L’applicazione delle norme è subordinata all’esistenza di certe condizioni

oggetto della lite

criteri di applicabilità

La violazione della Convenzione da parte del giudice adito potrebbe far sorgere una responsabilità internazionale in capo allo Stato cui il giudice appartiene.

Campo di applicazione materiale

Il suo campo è circoscritto riguardo all’oggetto alla materia civile e commerciale, inoltre sono esclusi:

lo stato e la capacità delle persone fisiche

il regime patrimoniale fra coniugi

i testamenti e le successioni

l’arbitrato

i fallimenti concordati ed altre procedure affini

la sicurezza sociale

Criteri di applicabilità della Convenzione

Quando ricorre un fattore di connessione, l’individuazione del giudice deve avvenire esclusivamente in base alle norme stabilite dalla Convenzione. I fattori di connessione possono essere:

circostanze inerenti a categorie determinate di controversie

il domicilio del convenuto

la volontà delle parti

Competenze esclusive (art. 16 = art. 22 Reg.to)

La sussistenza dei criteri previsti determina una competenza esclusiva dei giudici dello stato interessato indipendentemente dalla nazionalità e dal domicilio delle parti. Ciò comporta che:

nessun altro giudice può conoscere della controversia

se il convenuto non eccepisce l’incompetenza, questa dovrà essere dichiarata d’ufficio dal giudice adito

la decisione pronunciata in violazione di una competenza esclusiva non beneficia del regime di riconoscimento ed esecuzione previsto dalla Conv.

La competenza in tema di diritti reali immobiliari è del giudice del luogo dove è situato l’immobile. In tema di validità, nullità e scioglimento delle società è competente il giudice dello stato in cui si trova la sede. Per la validità di trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, il giudice dello stato dove questi sono tenuti.

Per la registrazione e validità di brevetti è competente il giudice dello stato nel cui territorio sono stati chiesti il deposito o la registrazione. Per l’esecuzione delle decisioni, il giudice dello stato dove ha luogo l’esecuzione.

Il domicilio del convenuto (art. 2)

Le persone domiciliate in uno stato contraente devono essere convenute . di norma davanti ai giudici di tale stato esclusivamente in applicazione della convenzione. I soggetti domiciliati in uno stato contraente non possono mai essere convenuti davanti ai giudici di un altro stato in base alle norme nazionali di giurisdizione (estranee alla Convenzione).

Possono essere convenuti davanti ai giudici di un altro stato unicamente nei casi in cui lo prevede la Convenzione stessa. Il domicilio funge tra l’altro da foro generale.

Competenze speciali (artt. 5, 6, 6-bis = artt. 5-7 Reg.to 44/2001)

Sono i criteri di giurisdizione di più frequente applicazione. Sono dette facoltative perché attribuiscono all’attore la scelta fra il giudice da esse indicato e il foro dello stato di domicilio del convenuto. Attribuiscono la competenza generalmente ad un singolo giudice determinato per motivi di luogo e prevalgono sulle regole di competenza interna.

In materia contrattuale è competente il giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. In materia di vendita, si applica la legge della residenza del compratore. Nei rapporti di lavoro è competente il giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività. Per le obbligazioni alimentari, il giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale. Per gli illeciti civili dolosi o colposi è competente giudice del luogo in cui è avvenuto l’evento.

Infine, nelle cause connesse la competenza si concentra in uno dei fori concorrenti.

 

Competenze “imperative”: assicurazioni e consumatori (artt. 7-15 = art. 8-17 Reg.to 44/2001). Lavoratori (artt. 18-21 Reg.to)

Queste competenze valgono per i contraenti deboli ovvero in materia di

assicurazione

contratti conclusi da consumatori

contratti individuali di lavoro

In pratica la parte debole beneficia di più fori tra cui scegliere ( il suo domicilio o il domicilio del convenuto) mentre l’altra parte (forte) dispone solo del foro del domicilio del convenuto.

In caso di violazione delle norme vi è la possibilità del rifiuto del riconoscimento ed esecuzione della decisione.

Convenuto domiciliato in Stati non contraenti (art. 4)

Le competenze facoltative e imperative non si applicano quando il convenuto abbia il proprio domicilio fuori dal territorio degli stati contraenti. Restano salve le competenze esclusive che vengono applicate a prescindere dal domicilio del convenuto.

Volontà delle parti (art. 17 = 23 Reg.to)

La volontà delle parti diviene fattore attributivo di competenza quando ricorrono le condizioni a tal fine fissate dalla Convenzione negli artt. 17 e 18 (= 23 e 24 Reg.to).

– almeno una delle parti deve essere domiciliata nel territorio di uno stato

– non deve esistere una competenza esclusiva per la materia

La volontà può assumere la forma di

accordo sulla competenza

proroga espressa della competenza

E’ espressamente previsto un effetto attributivo cui è correlato un effetto derogativi della competenza stabilita dalla Convenzione. La competenza del giudice designato ne esclude ogni altra salva la possibilità di accettazione della giurisdizione.

Accettazione tacita della competenza (art. 18 = 24 Reg.to)

L’art. 18 riguarda la cosiddetta proroga tacita della competenza, ossia l’effetto attributivo di giurisdizione derivante dalla comparizione del convenuto che non eccepisce l’incompetenza del giudice adito. L’effetto attributivo non si produce se la comparizione avviene (solo) per eccepire l’incompetenza oppure se esiste un’altra giurisdizione cui viene attribuita la competenza esclusiva (art. 16 = art. 22 Reg.to; per le competenze imperative v. sopra, p.31).

L’applicazione della norma non é subordinata a nessuna condizione, in particolare di domicilio, relativa all’una o all’altra parte in causa.

Provvedimenti provvisori e cautelari (art. 24 = 31 Reg.to)

Il giudice competente per il merito è competente anche per il cautelare. E’ possibile però chiedere all’autorità giudiziaria di uno stato contraente i provvedimenti previsti dalla propria legge. La competenza può essere basata su criteri nazionali del giudice al quale il provvedimento viene richiesto. Il regime di riconoscimento ed esecuzione non è ammesso per i provvedimenti emessi inaudita altera parte.

Esame della competenza (artt. 19 e 20 = 25 e 26 Reg.to)

Il giudice, introdotta la causa, ha l’obbligo di verificare la propria competenza. All’atto della comparsa, se il convenuto non eccepisce l’incompetenza, l’esame d’ufficio è limitato alla verifica di inesistenza di competenza esclusiva.

Se il convenuto domiciliato in uno Stato contraente e citato in un altro Stato contraente non compare, l’esame d’ufficio e l’eventuale dichiarazione d’incompetenza investiranno anche le altre norme della Convenzione (art. 20 = 26 Reg.to, 1° comma).

Sempre per il caso di contumacia del convenuto si impone la sospensione del processo per accertare la regolarità della notifica e la congruità del termine assegnato al convenuto per presentare le proprie difese.

Litispendenza (art. 21 = 27 Reg.to)

Verificandosi pendenza della medesima causa in differenti Stati contraenti (la pendenza era prima disciplinata in maniera alquanto generica: ora l’art. 30 Reg.to introduce criteri più precisi), l’art. 21 impone al giudice successivamente adito di sospendere, anche d’ufficio, il procedimento. Quando il giudice preventivamente adito avrà “positivamente” accertato la propria competenza, il giudice successivamente adito si dichiara incompetente.

Connessione (art. 22 = 28 Reg.to)

La connessione, definita nel 3° comma dell’art. 22, non costituisce un criterio generale di competenza, ma un correttivo al funzionamento del sistema. Esso prevede la facoltà del giudice successivamente adito (cosa ormai espressamente disciplinata nell’art. 30 Reg.to) di sospendere il procedimento o di dichiararsi incompetente alle condizioni previste dal 2° comma.

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