Tra tutte le convenzioni sul riconoscimento delle sentenze, merita particolare attenzione quella “comunitaria” e multilaterale di Bruxelles divenuta ora il regolamento CE 44/2001.

La convenzione di Bruxelles è nata dal proposito di rendere possibile la libera circolazione, in tutti gli Stati della Comunità, delle sentenze (la convenzione parla di “decisioni” intendendo sotto tale denominazione qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere) in materia civile e commerciale emanate in ciascuno di essi.

È da osservare, in ogni caso, che la convenzione “copre” tutte le decisioni emanate in uno Stato membro (nelle materie previste) e non soltanto quelle fondate su di una competenza riconosciuta dalla convenzione.

La convenzione pone nell’art. 26 (= art. 33 Reg.to) il principio dell’automatico riconoscimento, il quale comporta che la sentenza (o decisione) produce effetti negli altri Stati contraenti senza che sia incondizionatamente necessario il previo esame di essa da parte dell’autorità giudiziaria. L’automatismo di questo effetto impedisce la riproposizione della stessa domanda in un procedimento radicato in un altro Stato .

Per dare esecuzione alla sentenza — cosa possibile purché nel paese di origine la sentenza sia esecutiva (così come, ormai, dopo la riforma del 1990, in Italia sono esecutive tutte le sentenze di primo grado: art. 282 c.p.c.) – è invece necessario seguire la procedura di exequatur istituita dalla Convenzione (art. 31 = art. 38 Reg.to). Il ricorso a tale procedura può peraltro rendersi necessario anche per il riconoscimento quando l’efficacia della sentenza sia contestata o per rimuovere una situazione di incertezza.

Dispone il secondo paragrafo dell’art. 33 Reg.to: “In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo, che la decisione deve essere riconosciuta” (varranno, in questo caso, le norme relative all’esecuzione).

Il principio del riconoscimento automatico

Come detto, perché una sentenza straniere possa essere automaticamente riconosciuta nel nostro ordinamento, debbono ricorrere alcuni presupposti indicati dall’art. 64 della L. 218/95:

  1. il provvedimento straniero deve essere qualificabile come “sentenza”;
  2. il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano;
  3. l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
  4. le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
  5. essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
  6. essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
  7. non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
  8. le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico.

A differenza del sistema preesistente dunque, la sentenza straniera è automaticamente riconosciuta. L’intervento dell’autorità giudiziaria non ha più un carattere preventivo ed obbligatorio ma soltanto successivo ed eventuale.

Infatti, ai sensi dell’art. 67 della L. 218/95, l’intervento del giudice italiano avrà luogo:

a) quando chiunque vi abbia interesse (generalmente il soccombente) contesti il possesso dei requisiti suddetti;

b) quando occorra attribuire efficacia esecutiva alla sentenza in mancanza di spontanea esecuzione da parte del soccombente.

Il giudizio di accertamento è di competenza della Corte d’Appello del luogo in cui la sentenza dovrà essere eseguita. Si ritiene che detta procedura debba poi essere intrapresa per tutte quelle sentenze che richiedano annotazione, iscrizione e trascrizione nei pubblici registri italiani.

Infine, occorre ricordare che i principi ora dettati per il riconoscimento automatico delle sentenze straniere ricalcano in generale quanto già stabilito:

  • con la Convenzione di Bruxelles del 1968: aveva introdotto sempre nel segno della più ampia circolazione degli atti giuridici e dell’organizzazione della disciplina dei rapporti, un vero e proprio principio di riconoscimento internazionale automatico delle decisioni giudiziarie adottate dai giudici di uno degli Stati contraenti (art. 26). Tali provvedimenti, dunque, producono effetti nel territorio di tutti gli Stati contraenti senza necessità di alcuna delibazione o forme analoghe di controllo giurisdizionale nazionale. Solo in caso di contestazione la Convenzione prevede l’attivarsi di un meccanismo giudiziario di verifica, peraltro organizzato in modi e forme semplificate rispetto alla delibazione ordinaria;
  • con il regolamento CE n. 44/2000: in detto regolamento è stato ribadito il principio, introdotto dalla Convenzione di Bruxelles all’art. 26, del riconoscimento internazionale automatico delle decisione giudiziarie adottate dai giudici di uno degli Stati contraenti. Ai sensi dell’art. 32 del Regolamento per decisione giudiziaria deve intendersi, prescindendo dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro. Anche il Regolamento prevede che in caso di contestazione la parte interessata debba chiedere il riconoscimento per via giudiziaria della sentenza straniera. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato membro, tale giudice, è, al riguardo, competente. Le decisioni giudiziarie non possono essere riconosciute se contrarie all’ordine pubblico, al rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto della difesa nonché alla litispendenza internazionale e al passaggio in giudicato delle decisioni (requisiti tutti indicati dall’art. 34 del Regolamento). Anche nel sistema designato dal regolamento comunitario, per ottenere l’esecuzione coattiva della decisione straniera in Italia la parte interessata dovrà rivolgersi alla Corte d’Appello territorialmente competente.
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