La tendenza prevalente in materia è nel senso dell’abbandono del metodo subbiettivistico in base al quale si renderebbe in tutti i casi necessaria una ricerca della volontà effettiva delle parti come contrapposta alla volontà dichiarata. Si ritiene invece che debba attribuirsi al trattato il senso che viene fatto palese dal suo testo, che risulta dai rapporti di connessione logica intercorrenti tra le varie parti del testo (metodo obiettivistico). A favore di tale metodo obiettivistico si pronuncia anche la Convenzione di Vienna:

  • l’art. 31 stabilisce che un trattato deve essere interpretato in buona fede secondo il significato ordinario da attribuirsi ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce dell’oggetto e dello scopo del trattato medesimo (par. 1). Il contesto, oltre al testo inclusi preamboli e allegati, comprende anche gli altri accordi o strumenti posti in essere dalle parti in occasione della conclusione del trattato (par. 2). Occorre altresì tener conto di accordi successivi o di prassi seguite dalle parti nell’applicazione del trattato, nonché di qualsiasi regola pertinente di diritto internazionale applicabile tra le parti (par. 3).

L’unica eccezione di rilievo stabilisce che a un termine del trattato può attribuirsi un significato particolare se è certo che tale era l’intenzione delle parti (par. 4);

  • l’art. 32 considera i lavori preparatori come mezzo supplementare di integrazione da usarsi quando l’esame del testo lascia il senso ambiguo o oscuro oppure porta ad un risultato assurdo o irragionevole ;
  • l’art. 33 si occupa del caso dei trattati redatti in lingue diverse tutte ugualmente ufficiali. In tal caso, se la comparazione tra i vari testi si rivela una differenza di significato, va comunque adottato il significato che, tenuto conto dell’oggetto e dello scopo del trattato, concilia meglio detti testi.

A parte il ricorso al metodo obiettivistico, valgono per l’interpretazione dei trattati internazionali quei principi che la teoria generale ha elaborato con riguardo all’interpretazione delle norme giuridiche in genere:

  • la regola sull’interpretazione estensiva (analogia) o restrittiva. L’interpretazione restrittiva, tuttavia, trova ormai scarso credito presso i giudici internazionali. Questi, al contrario, nell’interpretazione di certi trattati, tendono a cadere nell’eccesso opposto;
  • la regola per cui tra più interpretazioni egualmente possibili occorre scegliere quella più favorevole alla parte più onerata (favor debitoris) o al contraente debole, oppure quella che permette comunque di assegnare una funzione alla norma.
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