Il contenuto del diritto internazionale attuale, costituito dalle regole materiali, dalle quali derivano direttamente concreti diritti ed obblighi per gli Stati, è talmente vasto da non poter essere descritto nei dettagli. Se questo è vero, è anche vero che il diritto internazionale si snoda tutto intorno ad un filo conduttore, costituito dall’idea che il contenuto del diritto internazionale è costituito da un insieme di limiti all’uso della forza da parte degli Stati nei confronti di persone o cose:

  • della forza internazionale, intesa come violenza di tipo bellico, ossia qualunque atto che implichi operazioni militari (es. bombardamento di parti del territorio, blocco delle coste);
  • della forza interna, intesa come potere di governoesplicato dallo Stato sugli individui e sui loro beni. La nozione di potere di governo, tuttavia:
    • non si riferisce unicamente al potere esercitato dallo Stato nell’ambito del suo territorio, dovendo essere considerata come utilizzabile con riguardo al potere di imperio dello Stato ovunque esplicato;
    • non si riferisce soltanto all’esercizio della coercizione in quanto forza materiale (es. anche le sentenze dichiarative di un giudice possono costituire comportamento illecito);
    • non si riferisce ad ogni manifestazione della sovranità dello Stato: se al comando astratto non segue la sua applicazione ad un caso concreto, infatti, non può propriamente parlarsi di una violazione del diritto internazionale.

Il potere di governo che interessa il diritto internazionale, quindi, si situa a metà strada tra l’astratta attività normativa e l’esercizio della coercizione materiale. Non basta tuttavia la semplice emanazione di comandi concreti, la quale non ha di per sé rilievo per il diritto internazionale se non è accompagnata dall’attuale e concreta possibilità di agire coercitivamente per farla rispettare. In definitiva, il potere di governo risulta essere costituito da qualsiasi misura concreta di organi statuali, sia avente essa stessa natura coercitiva sia in quanto suscettibile di essere coercitivamente attuata.

Tenuto conto del fatto che un principio fondamentale di diritto internazionale vieta in linea generale l’utilizzo della forza di tipo bellico, la materia dei limiti dell’uso della forza viene in rilievo soprattutto sotto l’aspetto dell’eccezione a tale divieto, ossia della legittima difesa.

Occorre comunque sottolineare che quando si dice che il diritto internazionale limita il potere di governo non si ha riguardo agli scopi che le norme internazionali perseguono, ma al modo in cui le medesime norme operano: se si attribuisce alle norme di diritto internazionale lo scopo di delimitare le sfere di potere statale, infatti, si finisce col restare attaccati ad una visione classica del diritto consuetudinario, ossia ad una visione secondo cui tale diritto assicurerebbe la mera coesistenza tra gli Stati.

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