La prima parte dell’art. 20 dispone:

La capacità giuridica delle persone fisiche è nazionale.

a) Per capacità giuridica s’intende l’idoneità a divenire titolare di diritti, obblighi ed altre situazioni giuridiche soggettive. Questa situazione comprende, in primo luogo, l’esistenza del soggetto e l’inizio ed il termine della sua vita.La prova della nascita dev’essere data mediante atti dello stato civile del paese di cui il soggetto ha la cittadinanza o mediante un documento di riconoscimento – tipicamente il passaporto – fondato su di essi.

b) Sanzionando l’opinione unanime formatasi sotto le vecchie preleggi, il legislatore della riforma ha stabilito che le condizioni speciali di capacità, vale a dire l’attitudine di una persona fìsica ad assumere la titolarità di posizioni giuridiche attive o passive in relazione ad istituti o rapporti determinati, sono soggette alla legge regolatrice di quel rapporto o di quell’istituto. Dispone l’art. 20, seconda parte:

le condizioni speciali di capacità, prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge.

Condizioni speciali sono, per fare un esempio, le incapacità di ricevere per testamento.

c) La fine della personalità, nel senso del diritto, è costituita dalla morte. La prova di essa è da darsi in base ad atti dello stato civile del luogo in cui è avvenuto il decesso, purché riconosciuti dalla legge personale del soggetto deceduto.

Quest’ultima eccezione non è tuttavia necessaria quando la morte è avvenuta in Italia, dal momento che — per ragioni d’interesse pubblico generale — i nostri organi di stato civile sono competenti per accertare il decesso degli stranieri (art. 80 nuova legge stato civile). Sulla base di un atto di morte redatto in Italia si potrà quindi provvedere all’apertura della successione nel nostro paese.

Il legislatore della riforma ha disciplinato anche la commorienza (art. 21):

occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un’altra e non consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l’accertamento rileva.

Non tutti i sistemi giuridici seguono il sistema italiano dell’art. 4 cod. civ.: “Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un’altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte allo stesso momento”. Il codice civile francese, per esempio, contiene presunzioni differenti basate sull’età, per cui tra i deceduti di età inferiore a 15 e superiore a 60 si presume la sopravvivenza dei primi.

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