L’osservanza del diritto internazionale da parte di uno Stato deve ritenersi affidata in primo luogo agli operatori giuridici (organi statali). Tale osservanza, quindi, passa attraverso quelle norme che provvedono ad adattare il diritto interno al diritto internazionale. Di fronte ai mezzi interni, i mezzi di cui la comunità internazionale dispone sono assai scarsi ed imperfetti, come scarsi ed imperfetti sono i mezzi di accertamento giudiziario esistenti sul piano internazionale.

Una distinzione generale, di carattere tecnico, va operata e tenuta presente in ordine a tutti i problemi di adattamento. Essa attiene al mezzo attraverso il quale il diritto internazionale viene nazionalizzato, o se si vuole introdotto nell’ordinamento statale:

  • procedimento ordinario, con cui l’adattamento avviene mediante norme che formalmente in nulla si distinguono dalle norme statali se non per il motivo per cui vengono emanate, ossia quello di creare delle regole corrispondenti a determinate norme internazionali;
  • procedimento speciale, con cui la norma internazionale non viene riformulata all’interno dello Stato: di fronte ad una certa norma internazionale, gli organi preposti alle funzioni normative si limitano ad ordinare l’osservanza delle norme internazionali medesime (rinvio alle norme internazionali). Un esempio di procedimento speciale è l’art. 10 co. 1 Cost., il quale stabilisce che l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (norma consuetudinarie).

Dal punto di vista del diritto internazionale il procedimento speciale è quello preferibile:

  • nel caso del procedimento ordinario, l’interprete si trova di fronte ad una norma che in nulla differisce dalle altre norme statali se non per il motivo che l’ha ispirata. Esso, quindi, non può che applicare la norma interna (anche se questa ha male interpretato la norma internazionale) e potrà tenere conto di quella internazionale che ha fornito l’occasione per l’emanazione della norma interna solo se vi siano dubbi circa l’esatta interpretazione della medesima;
  • nel caso del procedimento speciale, il legislatore non formula norme complete, ma si limita ad ordinare l’osservanza di certe norme internazionali. Il centro di applicazione della norma internazionale, quindi, si sposta dal legislatore all’interprete, il quale, essendo tenuto in prima persona a ricostruire integralmente il contenuto della norma internazionale, potrà assicurare una migliore applicazione del diritto internazionale.

Se è vero che il procedimento speciale è più idoneo ad assicurare l’osservanza del diritto internazionale, è anche vero che il procedimento ordinario può rivelarsi preferibile o addirittura indispensabile in alcuni casi. Esso, ad esempio, è indispensabile quando la norma internazionale non è direttamente applicabile (norma non self executing), ossia quando, per essere applicata, implica necessariamente un’attività normativa integratrice da parte degli organi statali.

Procedimento speciale e procedimento ordinario, peraltro, possono coesistere integrandosi a vicenda, cosa che si verifica, ad esempio, quando si dà l’ordine di esecuzione di un trattato e successivamente si provvede agli atti di integrazione delle norme non self executing o non interamente tali contenute nel trattato medesimo.

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