La Costituzione non contiene una norma generale che preveda, come fa l’art. 10 co. 1 per il diritto consuetudinario, l’adattamento automatico ai trattati. Quadri ha tentato di sostenere che l’art. 10 co. 1 comporti l’introduzione nel diritto interno anche delle norma convenzionali, fondando la sua tesi sull’argomento che tra le norme internazionali generali vi è il principio del pacta sunt servanda, e che tale principio null’altro significa se non che i trattati vanno osservati. Contro questo argomento, tuttavia, può obiettarsi:

  • che il Costituente chiaramente si pronunciò per la limitazione dell’art. 10 co. 1 al diritto internazionale generale e che diede all’articolo la formulazione che esso ha attualmente allo scopo di limitarlo alle norme generali materiali;
  • che, dato l’enorme numero dei trattati attualmente stipulati, è impensabile una loro introduzione nell’ordinamento italiana al livello delle norme costituzionali: sarebbe altrimenti semplice aggirare le garanzie costituzionali attraverso la conclusione di accordi.

 L’adattamento alle norme pattizie internazionali avviene con un atto ad hoc relativo ad ogni singolo trattato. Tale atto è l’ordine di esecuzione, il quale, come il procedimento automatico di adattamento alle norme consuetudinarie previsto dall’art. 10 co. 1, è un procedimento speciale: esso si limita ad esprimere la volontà che il trattato sia eseguito ed applicato all’interno dello Stato, senza riformulare le norme ma rimettendo all’interprete interno l’interpretazione delle medesime.

L’ordine di esecuzione viene di solito dato con legge ordinaria. Normalmente, peraltro, la stessa legge che, ai sensi dell’art. 80 Cost., autorizza la ratifica del trattato da parte del Capo dello Stato, contiene anche la formula della piena ed intera esecuzione. In tal modo l’ordine di esecuzione può precedere l’entrata in vigore dell’accordo, entrata in vigore che si verifica al momento dello scambio delle ratifiche o del deposito di un certo numero di ratifiche. Questo, tuttavia, non ha importanza, essendo appunto l’ordine di esecuzione un procedimento di adattamento mediante rinvio e, quindi, un procedimento che subordina l’applicazione della norma internazionale all’effettiva esistenza di questa in quanto norma internazionale.

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