Un segno distintivo per essere registrato come marchio deve avere tre requisiti essenziali.

1) Capacità distintiva

2) Novità

3) Liceità

1)Per la registrabilità come marchio, delle lettere o dei numeri, il legislatore nel 2010 ha traslato una norma che si trovava nell’art 12 e ci dice che non possono essere registrati come validi marchi i segni che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente. Il legislatore ha parlato di segni di uso comune non registrabili ha voluto parlare di una serie di prefissi, suffissi che debbono poter essere utilizzati da tutti gli imprenditori. Es le unità di misura, i prefissi super, mega, infra, sono quelle parole che tutti devono poter esercitare negli usi del commercio. Un tempo, in questa categoria, erano ricompresi le lettere o i numeri. Oggi non è più così: si possono registrare le lettere e cifre. Non sempre però la lettera o la cifra può essere registrata perché può essere di uso comune, allora la giurisprudenza dice che è vero che possono essere registrati come segno le lettere e i numeri ma solamente nella loro rielaborazione artistica o più propriamente in un modo distaccato dal significato semantico in relazione a quel prodotto. In realtà perché una lettera sia registrabile come marchio non ci deve essere nessuna correlazione tra il numero e il prodotto. Questa è la lettera a dell’art 13, ma è un art piuttosto lungo che indica che cosa debba intendersi per capacità distintiva. La norma alla lettera d dice che non possono essere oggetto di registrazione quei segni che sono rappresentata esclusivamente da quelle denominazioni generiche e descrittive del prodotto. Deve esserci una distanza dal prodotto: > la distanza, maggiore sarà la distinzione. La norma dice “esclusivamente”. È vero si che il segno distintivo non ha capacità distintiva ma nel mercato ci sono prodotti contrassegnati da un marchio che richiamano molto le caratteristiche del prodotto. Es marchi espressivi: esiste tutta una categoria di marchi che richiamano le caratteristiche del prodotto. Sono dei marchi che sono particolarmente utili in quanto il consumatore è portato a identificare quel prodotto con quel marchio. Sono dei machi espressivi che però dal pdv dell’ordinamento giuridico ricevono una tutela debole, non possono essere molto tutelabili. Richiama solamente la rielaborazione artistica di quel marchio. Sono dei marchi in quanto carenti di capacità distintiva possono essere tutelati in modo inferiore. La capacità distintiva è poi correlata ad un altro aspetto che è preso in considerazione dall’art 13 in riferimento all’indicazione geografica di provenienza. Possono essere oggetto di speciale tutela come igp o marchi collettivi ma non possono essere registrati come marchi del singolo. Qualsiasi marchio che utilizzi quel richiamo a quel luogo non può essere registrato però il Vanzetti nota due cose: 1 esisono marchi individuali che richiamano i luoghi di produzione (es cartiera Fabriano) 2 una cosa è richiamare una indicazione geografica che abbia attinenza con le caratteristiche del prodotto, altra cosa è il richiamo ad un luogo che niente ha a che vedere con le caratteristiche del prodotto considerato. Se il richiamo al luogo geografico è di pura fantasia, allora una eccezione si può fare, quindi se il richiamo alla indicazione geografica è un richiamo di fantasia sfuggirà al divieto dell’art 13. L’ufficio italiano brevetti e marchi non concede la registrazione ad un marchio che non abbia capacità distintiva. L’assenza di capacità è data dallo stesso ufficio: può accadere che registri un marchio che non ha capacità distintiva. In questo caso il marchio è oggetto di impugnazione e può essere richiesta la nullità del marchio, ma può anche capitare che nel corso del tempo, un marchio totalmente privo di capacità distintiva la acquisisca prima della dichiarazione giudiziale di nullità. Come la può acquisire? Con una tecnica che assume caratteristiche sempre uniformi: si fa una pubblicità a tappeto che renda unico il secondo significato, cioè che renda distintivo il secondo significato. Questa acquisizione del significato si chiama riabilitazione del marchio nullo.

2)Novità. Il requisito è preso in considerazione dall’art 12 del codice di proprietà industriale il quale contiene diverse ipotesi e diversi profili di tutela. Riguardano essenzialmente un dato: l’ipotesi in cui un marchio da registrare sia o non sia uguale o simile ad un marchio presente sul mercato, dall’altro ad un marchio che sia registrato in un determinato ordinamento. Il profilo della novità va riferito a marchi presenti e marchi registrati in un certo ordinamento. Il marchio presente è associabile al concetto di marchio di fatto, parliamo quindi di un marchio associabile ad un prodotto ed è tutelabile se e in quanto utilizzabile in riferimento a quel prodotto. Il marchio di fatto si è già imposto sul prodotto. Se si registra il successivo marchio uguale ad un marchio di fatto, il marchio successivo sarà considerabile nullo perché manca il requisito della novità. Quando il marchio di fatto inibisce la registrazione del marchio successivo? La inibisce nella ipotesi quando il preuso del marchio di fatto non sia un preuso puramente locale. Il preuso che non garantisca notorietà al marchio non inibisce la registrazione del marchio: il secondo imprenditore potrà registrare il marchio come nuovo pur nella ipotesi in cui ci sia un imprenditore che già usi quel marchio a livello locale. Questo ce lo dice l’Art 2571 cc. Il preutente può continuare a utilizzare il marchio nei limiti in cui l’ha usato prima. Naturalmente perché possa essere mantenuta la possibilità, deve rientrare nei limiti di cui prima se ne era avvalso. Il concetto di preuso locale è un concetto che sta venendo meno, perché il concetto di locale non può travalicare il concetto di comunale, perché già se se ne parla a livello provinciale, è già noto il marchio.

3) Il terzo requisito della validità del marchio è la liceità (art 14 codice proprietà industriale): per illeceità si intende la contrarietà alla legge, al buon costume e alle norme di ordine pubblico. La liceità è il requisito più semplice da comprendere: è compresa anche la norma sulla recettività, sul divieto di inganno. La norma ci dice due cose: è contrario anche il segno che sia idoneo a ingannare il pubblico circa la natura, la qualità, la provenienza a causa del modo e del contesto in cui venga utilizzato dal titolare.

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