Art 69- 73. È una questione che riguarda i cosiddetti brevetti o invenzioni indipendenti, cioè invenzioni che sono tributarie, cioè che necessitano per essere attuate del contenuto della precedente invenzione. La scienza e la tecnica non fanno grandi salti; più spesso fanno piccoli progressi che in qualche modo derivano da invenzioni precedenti. Ecco perché è necessario tutelare i brevetti indipendenti. Una delle ipotesi di licenza obbligatoria è quella per brevetto dipendente. La seconda ipotesi è la licenza obbligatoria SUL brevetto dipendente per mancata attuazione del brevetto. Colui che acquisisce il diritto sul brevetto SU una invenzione e poi trascura di adoperarla è visto come un disvalore in ambito sociale, tanto è vero che l’art 70 prevede anche in questa ipotesi una licenza obbligatoria sul brevetto. Partiamo da quest’ultima: si parla di una mancata attuazione nel periodo del triennio, cioè da tre anni dalla concessione del brevetto. In questa ipotesi. Onde evitare una stagnazione di questa invenzione, un terzo soggetto può richiedere una licenza obbligatoria sul contenuto del brevetto inattuato. È una misura limite, si va ad intaccare in qualche modo il contenuto di un precedente brevetto. Essendo una ipotesi limite, è circostanziata: questo limite, è l’ipotesi in cui la mancata attuazione crei una grave sproporzione con i bisogni del paese. Questa ipotesi limite, è assoggettata a certe condizioni. Viene proposta davanti all’ufficio italiano brevetti, il quale in prima battuta provvede a ricreare le direzioni di un consenso, cerca di fare un tentativo di conciliazione; in caso di riscontro negativo redige un provvedimento di concessione (licenza obbligatoria) che però deve essere formalizzata con un decreto del Ministero per lo sviluppo economico. Riceve il sigillo formale con la forma di decreto. Questa è la prima forma che può essere ottenuta. Che può fare il titolare del precedente brevetto non attuato per opporsi alla concessione di una licenza obbligatoria? Può avanzare una serie molto ridotta di motivi illegittimi che li sono stato d’ostacolo alla attuazione dell’invenzione stessa, cioè alla commercializzazione dell’invenzione brevettata. Ad es non potrà opporre la mancata richiesta sul mercato italiano di quella invenzione. Potrà opporre la mancanza di richiesta a livello mondiale. Lo stesso non potrà opporre come motivi legittimi il fatto di non avere i mezzi economici a disposizione per attuare l’invenzione. È motivo legittimo di opposizione che i tempi di attuazione dell’invenzione sono stati più ampi, più lunghi del previsto e quindi non gli hanno consentito fino a quel momento di attuare l’invenzione. Le licenze obbligatorie sono date tutte per corrispettivo e sono in genere licenze senza esclusiva.

Licenza per brevetto DIPENDENTE. Abbiamo detto che, è l’ipotesi di una invenzione che per essere attuata ha bisogno di utilizzare in qualche forma il contenuto di una precedente invenzione brevettabile. Si parla di invenzioni di perfezionamento di una precedente invenzione e di invenzioni di combinazione tra due precedenti invenzioni di cui almeno una brevettata. Come abbiamo detto prima, anche in questo caso la licenza a obbligatoria va ad intaccare il contenuto del diritto di esclusiva. Qui, andare a limitare è un qualcosa che forza questo sistema e quindi questo potere deve essere particolarmente limitato. Come può essere ottenuto questo brevetto? Può essere ottenuto nella ipotesi (art 71) che il brevetto dipendente faccia fare un rilevante, significativo passo avanti nel settore di appartenenza, cioè che determini un rilevante progresso nel settore. Sono ipotesi limite. È una licenza che viene data verso corrispettivo e non è una licenza con esclusiva.

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