Fonti:

– unilaterali

– concordate = 810/1929 e 121/1985

– di diritto internazionale

– di diritto comunitario

Le fonti concordate non sono di esclusiva produzione dei suoi organi legislativi, le fonti comprendono sia gli accordi con la chiesa cattolica che con le altre confessioni. Autolimitazione dei poteri della repubblica → obbligo costituzionale (principio di bilateralità patrizia tranne se non siano incompatibili con i principi supremi costituzionali.

Interpretazione restrittiva per impegni che comportano limiti alla propria sovranità → la competenza è riservata allo stato

** Accordo 1984 ha introdotto nuova categoria fonte bilaterale perché prevede accordi di secondo livello → art.13.2 dispone che ulteriori materie dove c’è esigenza di collaborazione tra stato e conferenza episcopale italiana possono essere regolate successivamente con nuovi accordi → intese di natura accessoria. Non a tutte le intese di 2° livello è stata data diretta esecuzione tramite fonte di diritto internazionale. Per un verso si pensa che con l’art. 13.2 accordo abbia dato via a deconcordatarizzazione delle intese con la CEI che vengono rese esecutive con decreto del presidente della repubblica e sfuggono al parlamento per controllo-indirizzo e controllo-sindacato.

– Fonti di derivazione del diritto internazionale = salvaguardia della libertà

– fonti di diritto comunitario = art. 6.2 del trattato sull’UE rispetta i diritti fondamentali → libertà di pensiero, coscienza e religione. Non c’è competenza per qualificazione degli stati membri. Il consiglio dell’UE si avvale di regolamenti e direttive vincolanti nelle legislazioni nazionali

– Trattato che adotta una costituzione per l’Europa esecutivo con L. 57 del 2005 è stato sottoposto a referendum ma esito negativo → entrata in vigore rinviata al futuro.

Le fonti di diritto interno. Le sentenze additive della Corte costituzionale

Un’anomalia delle fonti è costituita dalle “piccole intese” = accordi con le confessioni religiose diverse dalla cattolica

Art.117 → detta il riparto delle competenze tra stato e regioni

– Leggi di esecuzione degli accordi con le confessioni religiose (art. 7 2° comma e 8 3° comma). Problema se considerare la dottrina come fonte tipica o atipica. Rilevanza costituzionale, copertura costituzionale assicurata + richiamo in modo specifico ai patti lateranensi.

– Fonti secondarie sono diventate sempre più importanti

– anomalia → art. 7.6 accordo 1984 costituzione di una commissione paritetica per norme da approvare → firma protocollo ma no dà esecuzione perché dice, difformemente alla formula di rito, che esecuzione sarà data al protocollo. Legge 222/1985 dà disposizioni conformi alle norme approvate dalla commissione paritetica e dispone in modo insolito che entrino in vigore nell’ordinamento dello stato/chiesa con Gazzetta Ufficiale e Acta Apostolicae Sedis.

– altra anomalia → despecializzazione formale del DEI: diffondersi di discipline di diritto comune che hanno all’interno discipline di favore riservate a confessioni con accesso a regolamentazione in via bilaterale

– fonti DEI sono state integrate occasionalmente dalle pronunce addittive = pronunce che dichiarano illegittimità sono in parte. La corte ammette che producano mutamenti normativi ma non valenza addittiva in materia penale. Alcune sentenze dette manipolative hanno fatto sì che la corte si sostituisse al legislatore

Le fonti di provenienza confessionale

Le norme confessionali non hanno rilevanza immediata ma ci sono forme di rinvio, nemmeno gli statuti delle confessioni sono fonti

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