La Comunità era in origine finanziata con contributi degli Stati membri, così come l’Euratom.

Con la decisione del 21 aprile 1970, si arrivò ad un sistema fondato sulle cosiddette risorse proprie.

Attualmente, l’art. 311, 2° comma TFUE, sancisce che il bilancio dell’Unione è finanziato integralmente tramite risorse proprie. Il sistema in vigore è stato stabilito dalla decisione del Consiglio n. 2007/436, del 7 Giugno 2007.

Le risorse finanziare previste sono:

tariffe doganali comuni ed altri dazi fissati da parte delle istituzioni sugli scambi con i paesi terzi;

l’applicazione di un’aliquota sull’imponibile IVA pari ad una percentuale del PNL degli Stati membri determinata secondo regole comunitarie (0, 30%);

un’aliquota sull’importo complessivo del PIL di tutti gli Stati membri (risorsa PNL), da determinarsi in funzione del bilancio (anno per anno), tenendo conto del totale delle entrate delle due risorse indicate;

L’importo totale delle risorse proprie per gli stanziamenti annuali per pagamenti non può superare l’1, 24% del totale del PNL degli Stati membri.

Il sistema di funzionamento comunitario è fondato su un meccanismo sostanzialmente intergovernativo. La decisione che definisce l’ammontare delle risorse proprie è presa all’unanimità ed è sottoposta alle procedure di adattamento degli Stati membri. Gli Stati membri destinano le risorse in parola a beneficio del bilancio comunitario.

La procedura di approvazione del bilancio, disciplinata dall’art. 315 TFUE, ha visto un progressivo coinvolgimento del Parlamento europeo che ha assunto con il Trattato di Lisbona una posizione equiparata al Consiglio.

In particolare, il Parlamento europeo ed il Consiglio ricevono dalla Commissione una proposta contenente il progetto di bilancio non oltre il 1° Settembre dell’anno che precede quello di esecuzione del bilancio stesso.

Il Consiglio adotta la sua posizione sul progetto di bilancio e la comunica, per la prima lettura, al Parlamento europeo, motivando la sua posizione.

Entro 42 giorni il Parlamento può:

approvare la posizione del Consiglio;

non deliberare.

In entrambi i casi il bilancio è adottato.

Nel medesimo termine, il Parlamento può proporre emendamenti, con la maggioranza dei membri.

In tale ipotesi inizia la fase della conciliazione: il Presidente del Parlamento, d’intesa con il Presidente del Consiglio, convoca il Comitato di conciliazione, chiamato a riunirsi soltanto se entro 10 giorni il Consiglio non approva tutti gli emendamenti.

In caso negativo, il Comitato di conciliazione ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune, tenendo in considerazione le posizioni delle due istituzioni.

Se entro 21 giorni dalla convocazione l’accordo non viene raggiunto, la Commissione deve presentare un nuovo progetto di bilancio.

Se, invece, l’accordo è raggiunto, Parlamento e Consiglio dispongono di 14 giorni per approvare il progetto comune.

Il bilancio è definitivamente approvato se:

entrambe le istituzioni approvano il progetto comune o non riescono a deliberare o se una delle due istituzioni approva il progetto comune mentre l’altra non riesce a deliberare;

il Parlamento europeo, approvato il progetto comune respinto dal Consiglio, entro 14 giorni, deliberando a maggioranza qualificata dei membri che lo compongono e dei 3/5 dei voti espressi, decide di confermare tutti gli emendamenti presentati; qualora, invece, un emendamento del Parlamento europeo non fosse confermato, è mantenuta la posizione concordata in seno al Comitato di conciliazione ed il bilancio si considera adottato.

Quando la procedura è stata portata a termine, il Presidente del Parlamento “constata che il bilancio è stato definitivamente adottato”.

L’esecuzione del bilancio è curata dalla Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, nei limiti e nei crediti stanziati ed in conformità del principio della buona gestione finanziaria.

Mentre è il Parlamento europeo che dà atto alla Commissione dell’esecuzione del bilancio.

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