Il Trattato di Lisbona ha introdotto novità per l’iter di procedura di formazione degli atti.

Ai sensi degli artt. 14 n. 1 e 16 n. 1 TUE, la funzione legislativa è esercitata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento.

Tale competenza può essere esercitata attraverso la procedura legislativa ordinaria oppure le procedure legislative speciali, a seconda della previsione specifica dei trattati.

Dal Trattato è previsto che il Consiglio europeo possa adottare, all’unanimità e previa approvazione del Parlamento europeo, una delibera con la quale autorizzi l’utilizzo della procedura ordinaria per l’adozione di atti legislativi, per i quali è prevista invece una procedura speciale.

Ma comunque l’articolazione delle competenze attribuite dal Trattato alle singole istituzioni dell’Unione fa risaltare che la funzione normativa è esercitata nella sostanza dal Consiglio, con la partecipazione sempre più significativa del Parlamento.

L’apporto del Parlamento è andato in crescendo, sulla spinta dell’idea che il progresso nell’integrazione non può che andare di pari passo con una più accentuata partecipazione dei cittadini alla formazione delle norme, raggiungendo una significativa consistenza proprio per effetto del recente Trattato di Lisbona.

Si impone, quindi, che il Parlamento e la Commissione assumano responsabilità forti quanto alle scelte normative.

Ciò non esclude che la responsabilità principale ricada sull’insieme degli Stati e dunque sul Consiglio, sia pure con il necessario temperamento del criterio della maggioranza. Né va dimenticato che i membri del Consiglio, in quanto rappresentanti dei governi nazionali, conservano pur sempre una legittimazione e con essa una responsabilità diretta nei confronti dei cittadini.

In tale contesto, se vanno considerati con prudenza i tentativi della Commissione di ritagliarsi spazi normativi autonomi, va viceversa salutato con favore qualsiasi accrescimento dei poteri del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali nel procedimento decisionale.

Da quanto finora evidenziato si evince che l’atto comunitario è un atto complesso, in quanto non è prodotto da una singola istituzione, al fine di bilanciare:

L’interesse comunitario (rappresentato dalla Commissione, che ha potere di iniziativa);

L’interesse dei singoli Stati (rappresentato dal Consiglio dei Ministri, che interviene nel momento deliberativo).

Fino al Trattato di Amsterdam il Parlamento Europeo non interveniva nella procedura di formazione degli atti; in seguito ad esso è stato attribuito un potere di intervento in determinate materie per sanare questo difetto di democraticità.

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