Le norme del Trattato sulla libera circolazione delle merci stabiliscono che essa si realizza tramite l’instaurazione di una unione doganale e del divieto di restrizioni quantitative all’esportazione e all’importazione. Le norme sull’unione doganale stabiliscono il divieto di applicare dazi doganali all’importazione ed esportazione tra paesi membri, di adozione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ai dazi, nonché l’obbligo di adottare una tariffa doganale comune negli scambi con i paesi terzi.

I prodotti originari di paesi terzi che siano stati regolarmente importati in un paese comunitario si dicono in libera pratica nel senso che godono della stessa libertà di circolazione delle merci originarie dei paesi membri. Il divieto di dazi doganali all’importazione/esportazione e il divieto di tasse equivalenti sono sanciti dall’art. 30 del Trattato . Il divieto di porre dazi (e quindi oneri riscossi da uno stato membro per il passaggio di merce attraverso una frontiera intercomunitaria) è generale e riguarda anche i dazi di carattere fiscale. Il divieto di porre tasse di effetto equivalente ai dazi ha lo scopo di rendere operativo il primo divieto evitando che esso possa essere aggirato mediante l’imposizione di altri oneri sulle merci che varcano le frontiere tra gli stati membri.

La Corte di Giustizia ha stabilito che sono tasse di effetto equivalente tutti gli oneri imposti in maniera unilaterale da uno stato sulle merci per il fatto che varcano la frontiera. Esulano invece dal concetto di tasse di effetto equivalente le seguenti tipologie : a) oneri che costituiscono il corrispettivo di un servizio prestato; b) oneri riscossi per operazioni imposte da norme comunitarie; c) oneri imposti da uno stato membro nel quadro di un regime di tributi interni applicabili sia alle merci nazionali che a quelle importate da altri stati membri. Per tali oneri valgono comunque i divieti stabiliti dall’art. 110 TFUE.

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