Accanto alle istituzioni principali i Trattati prevedono una serie di altri organi, alcuni propri di una certa Comunità, altri comuni a tutte e tre. Se ne parla in questa sede per la contiguità che generalmente presentano rispetto alle due istituzioni dell’esecutivo comunitario.

Abbiamo così il Comitato economico e sociale creato come organo comune della CE e dell’Euratom dalla Convenzione relativa a talune istituzioni comuni delle Comunità europee (per gli affari della CECA la Commissione è assistita da un Comitato consultivo). Esso ha funzioni consultive (art. 257, già 193, CE) ed è composto da un numero di delegati variabile da paese a paese (dai 24 dei grandi Stati ai 6 del Lussemburgo per un totale di 222) che vengono nominati dal Consiglio per 4 anni su un elenco inviato da ogni Stato membro che comprende un numero di candidati doppio di quello dei seggi che gli sono attribuiti. I suoi membri costituiscono una sorta di rappresentanza degli interessi economici nella Comunità. Essi infatti rappresentano le organizzazioni dei datori di lavoro, i sindacati e altri gruppi economici organizzati, in tutti i settori dell’economia. Il Consiglio o la Commissione devono avere il parere del Comitato quando trattano questioni quali la politica agricola, la libera circolazione dei lavoratori, la politica dei trasporti e l’armonizzazione delle legislazioni nazionali. Quantunque non abbia poteri di decisione e i suoi pareri non siano vincolanti neppure quando è fatto obbligo di richiederli, il Comitato esercita una certa influenza sull’orientamento della politica comunitaria.

Sempre della CE fa parte la Banca europea per gli investimenti istituita «per contribuire, facendo appello al mercato dei capitali e alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato comune» (art. 267). Nel corso degli ultimi anni essa ha svolto un compito sempre più importante nello sviluppo della Comunità. La Banca ha un capitale sottoscritto dagli Stati membri che venne inizialmente fissato in 1 miliardo di dollari (successivamente fu aumentato ed è oggi di 100 miliardi di euro), di cui un quarto versato ed il rimanente avente funzione di garanzia per i prestiti sul mercato dei capitali con i quali vengono finanziati gli investimenti.

In base al Trattato di Roma la Banca è autorizzata a finanziare, senza fini di lucro, progetti per regioni meno sviluppate, piani di modernizzazione e progetti di interesse comune a diversi Stati membri. Essa ha destinato i propri interventi soprattutto allo sviluppo delle regioni meno avanzate, al miglioramento delle infrastrutture europee (soprattutto sul settore dei più importanti collegamenti di trasporto), alla riorganizzazione ed al rammodernamento dell’industria.

Il Trattato di Maastricht le ha conferito un rilievo particolare dettando l’art. 4 B (ora 9). La Banca ha una propria personalità giuridica di diritto privato (cosa che le è necessaria per operare sui mercati finanziari).

Il Trattato di Maastricht ha introdotto anche i seguenti organi:

Comitato delle regioni con sede a Bruxelles, costituto da membri nominati dal Consiglio su proposta degli Stati membri per un periodo di quattro anni e rinnovabili (nello stesso numero e con lo stesso metodo previsto per il comitato economico e sociale). Il Comitato delle regioni, che è organo della CE, deve essere consultato nei casi previsti dal Trattato o quando il Consiglio o la Commissione lo ritengano opportuno; può formulare pareri di propria iniziativa, in particolare quando sia stato consultato il Comitato economico e sociale su problemi che investono interessi regionali specifici. In buona parte, i compiti ed i poteri del Comitato coincidono alla lettera con quelli del Comitato economico e sociale. Il suo parere è previsto ad esempio per le azioni tese ad incoraggiare la cooperazione in materia di cultura (art. 151, n. 5), sanità (art. 152, n. 4), nonché per aspetti significativi della coesione economica e sociale: fondi strutturali (art. 161), fondo regionale (art. 162) etc.

L’Istituto monetario europeo (IME) in funzione dall’11 gennaio 1994 sino al momento in cui è entrata in funzione la BCE.

Il Mediatore europeo corrisponde alla figura dell’Ombudsman della tradizione scandinava, recepita in Italia a livello regionale con il Difensore civico. È un organo avente funzione di controllo sull’esecutivo attraverso la difesa di interessi dei cittadini le cui lesioni non sarebbero traducibili in azioni giudiziarie.

Il Mediatore europeo, nominato dal Parlamento per la durata della legislatura con mandato rinnovabile (art. 195), esercita le sue funzioni in completa indipendenza. Egli riceve le denunce di qualsiasi cittadino dell’Unione, o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede in uno Stato membro, relativamente a casi di cattiva amministrazione nell’attività delle istituzioni comunitarie (fatta eccezione per la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell’esercizio della funzione giurisdizionale). Il testo dell’art. 195 esclude invece che l’iniziativa possa essere rivolta contro gli Stati membri per loro comportamenti abusivi (ciò che invece non è escluso dall’art. 193 relativo ai poteri di inchiesta del PE).

Sulla base di tale denuncia o anche di propria iniziativa, il Mediatore svolge le indagini che ritiene utili e, in caso di conclusione positiva, ne investe l’autorità interessata; quest’ultima gli deve comunicare il proprio punto di vista entro tre mesi. Alla fine della procedura, il Mediatore trasmette una relazione al Parlamento europeo o all’istituzione interessata, informando il denunciante del risultato dell’indagine.

Per fare progredire l’integrazione comunitaria nel settore dei prodotti medicinali, dove il mercato unico non ha potuto affermarsi, con un regolamento del Consiglio (2309/93/CEE) è stata creata l’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (meglio nota, dal momento che ha sede a Londra, con l’acronimo inglese EMEA) dotata di propria personalità giuridica. Essa è tuttora ben lungi dall’esercitare i poteri che si sarebbe indotti ad attribuirle. Una procedura centralizzata sfociante in un’autorizzazione valida in tutta la Comunità è prevista solo per i medicinali di tecnologia avanzata, in particolare derivati dalla biotecnologia. Per il resto è la Commissione, e non l’Agenzia a formulare le proposte di autorizzazione alla messa in commercio che sono adottate da comitati specialistici istituiti nell’ambito del Consiglio (ciò per effetto dell’art. 202 che conferisce al Consiglio il potere di attribuire delle competenze di esecuzione solo alla Commissione e non ad altri organi).

Anche altre agenzie sono state istituite con lo scopo di rendere più efficiente l’amministrazione comunitaria: sia dal suo esterno sia nei rapporti con Stati terzi. Il loro fondamento è sempre l’art. 308 (già 235), eccettuata l’Agenzia europea per l’ambiente fondata sull’art. 175 (cfr. regolamento 1210/90/CEE).

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