La disciplina dell’esercizio dei servizi aerei diversi da quelli di linea è stata attribuita, dalla convenzione di Chicago, all’iniziativa unilaterale di ogni singolo Stato. Con riguardo al trasporto aereo non di linea, per le rotte all’interno della comunità europea, non si fa distinzione rispetto ai voli di linea, sìcchè vale la stessa normativa. Per i servizi aerei non di linea extracomunitari si va affermando la prassi del bilateralismo. Tali servizi sono consentiti, a condizione di reciprocità, ai vettori titolari di licenza unitaria e ai vettori dello Stato con il quale si svolge il traffico. Ai vettori extracomunitari l’ENAC può imporre, per l’effettuazione dei voli, prescrizioni tecniche ed amministrative. Il vettore extracomunitario, per svolgere voli non di linea in partenza e in arrivo territorio italiano, deve preventivamente ottenere un accreditamento presso l’ENAC da parte delle autorità aeronautiche del proprio stato e poi ottenere l’autorizzazione dall’ENAC stesso.

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