Nell’ambito della comunità europea i servizi aerei internazionali e nazionali sono stati ampiamente liberalizzati. L’accesso al traffico è garantito a tutti i vettori aerei che abbiano ottenuto:

  • una licenza di esercizio: è un’abilitazione che consente al vettore di effettuare a titolo oneroso i servizi di trasporto che intenda svolgere.

In Italia è rilasciata dall’ENAC a imprese stabilite in Italia, il cui controllo effettivo è esercitato da cittadini comunitari e la cui attività principale consista nel trasporto aereo.

Il richiedente deve dimostrare il possesso dei requisiti amministrativi, finanziari e assicurativi stabiliti dalla norma comunitaria, nonché di disporre di uno o più aeromobili in proprietà o in base a un contratto di utilizzazione dell’aereo bile approvato dalle ENAC.

La licenza è un provvedimento abilitativo frutto di discrezionalità tecnica, nel senso che non implica valutazioni di interesse pubblico generale.

Una volta in possesso della licenza di esercizio, il vettore può esercitare diritti di traffico su qualsiasi rotta all’interno della comunità europea, compreso il traffico di cabotaggio all’interno di uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la licenza.

  • un certificato di operatore aereo: rilasciato dall’ENAC, attestante che l’operatore possiede la capacità professionale e l’organizzazione aziendale necessarie ad assicurare l’esercizio dei propri aeromobili in condizioni di sicurezza per le attività aeronautiche. Detto certificato non è cedibile.

Il certificato ha natura di attestazione, che ha la certezza di natura giuridica tipica dell’atto pubblico, facendo fede fino a querela di falso.

Se uno ritiene opportuna l’istituzione di servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto che serva una regione periferica o in via di sviluppo oppure relativi a una rotta a bassa densità di traffico considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova all’aeroporto, può imporre i cosiddetti oneri di un servizio pubblico.

Gli oneri di servizio pubblico comportano che uno o più vettori selezionati da un appalto pubblico, dietro compenso da parte dello Stato interessato, devono garantire la prestazione di servizi che soddisfino determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione, criteri cui nessun vettore si atterrerebbe se tenesse conto unicamente del suo interesse commerciale.

I vettori aerei comunitari fissano liberamente le tariffe per il trasporto di passeggeri e merce. Tuttavia, ogni Stato membro può disporre di ritirare una tariffa che sia ritenuta eccessivamente elevata per gli utenti, oppure di bloccare riduzioni di tariffe che comportino perdite generalizzate per tutti i vettori aerei; in caso di contestazione, decide la commissione, con possibilità di ricorso al Consiglio entro un mese.

L’efficacia della liberalizzazione dei diritti di traffico trova un ostacolo nella limitatezza della disponibilità delle bande orarie, cioè degli orari programmati di atterraggio e di decollo di ogni aeromobile in un aeroporto in un dato giorno, durante i quali sia possibile utilizzare le infrastrutture aeroportuali necessarie.

Per evitare un’ingiusta distribuzione delle bande orarie fra i vettori aerei che intendano operare negli aeroporti comunitari, è disposto che, negli aeroporti cosiddetti a orari facilitati (dove esiste un rischio di congestione) ed in quelli cosiddetti coordinati (la cui capacità è insufficiente a consentire le attività richieste), siano nominati dei responsabili dell’assegnazione delle bande orarie operanti in modo indipendente, imparziale, non discriminatorio e trasparente:

  • un facilitatore
  • un coordinatore: assistito da un comitato di coordinamento, con funzioni consultive, a cui partecipano vettori aerei, autorità aeroportuali e controllori del traffico aereo.

Nella comunità europea sono poi consentiti gli accordi inerenti ai sistemi telematici di prenotazione, che consentono di effettuare prenotazioni e rilasciare biglietti e forniscono informazioni concernenti :

  • orari
  • disponibilità di posti
  • tariffe
  • servizi connessi

Al riguardo è stato predisposto un codice di comportamento, secondo il quale il gestore del sistema deve:

  • dare a ogni vettore aereo la possibilità di partecipare alle sue funzioni di distribuzione dei dati su una base di parità e di non discriminazione
  • mettere a disposizione di ogni abbonato le sue funzioni di distribuzione in modo non discriminatorio

Sono poi consentiti gli accordi che, in relazione a servizi aerei, abbiano per finalità:

  • consultazioni per l’assegnazione delle bande orarie e coordinamento degli orari dei voli
  • consultazioni tariffarie per il trasporto di passeggeri e relativi bagagli
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