La convenzione di Chicago del 1944 sull’aviazione civile internazionale distingue i servizi aerei registrati da quelli non registrati, vale a dire i servizi di linea da quelli non di linea.

I servizi di linea non possono essere esercitati senza uno speciale permesso o autorizzazione dello Stato il cui territorio è destinato a essere sorvolato.

I servizi non di linea, se svolti con finalità commerciali, sono soggetti a norme, condizioni o limitazioni che lo Stato ritiene desiderabili.

La differenza fra le due disposizioni è che l’intervento dell’amministrazione si attua verso i servizi di linea per consentirli, e verso i servizi non di linea per vietarli.

Un tentativo di disciplinare tali poteri a livello internazionale fu effettuato con l’accordo di Chicago, ma detto tentativo è fallito, in quanto l’accordo non venne ratificato dagli Stati internazionali.

La regolamentazioni di detta materia è affidata a molteplici accordi bilaterali che sono diventati lo strumento fondamentale di organizzazione commerciale del traffico aereo nel mondo.

Per i servizi svolti all’interno degli Stati membri della comunità europea, il sistema ha subito una profonda modifica in senso liberistico da parte del terzo pacchetto di regolamenti comunitari del 92; sono emerse funzioni di controllo dirette ad accertare i requisiti di capacità tecnica, professionale e finanziaria dei vettori atte a garantire l’operatività di una corretta concorrenza fra le imprese.

Pertanto i servizi aerei che si svolgono nella comunità europea sono disciplinati da regolamenti comunitari, e in Italia da qualche disposizione del codice della navigazione; mentre i servizi aerei che si svolgono fra o con Stati extracomunitari sono regolati a livello internazionale da accordi bilaterali, e per l’Italia dal codice della navigazione.

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