La disciplina della responsabilità dell’armatore e dell’esercente si inquadra nei principi stabiliti in materia di responsabilità dal codice civile.

Il codice della navigazione dispone soltanto che l’armatore l’esercente sono responsabili dei fatti commessi dall’equipaggio, ivi compreso il comandante, in virtù del rapporto di preposizione.

Il comandante ha la rappresentanza dell’armatore e dell’esercente: onde costoro, per quanto riguarda la nave o l’aeromobile e la spedizione, sono direttamente impegnati dall’attività negoziale del comandante, che agisce per conto e in nome loro.

L’armatore e l’esercente non sono invece responsabili per l’adempimento degli obblighi pubblicistici, che la legge impone al comandante come capo della spedizione.

La responsabilità per tutte le obbligazioni è imputabile all’armatore o all’esercente, sia che esse derivino da:

  • fatti illeciti del comandante o di altro membro dell’equipaggio
  • ogni atto o fatto di costoro cui la legge ricollega la capacità di produrre obbligazioni

L’art 143 cod nav consente poi l’iscrizione nei registri italiani di una nave appartenente a persone non comunitarie, purché queste assumano direttamente l’esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio italiano con gestione demandata a una persona comunitaria, che assuma la responsabilità dell’esercizio nei confronti dei terzi facendone dichiarazione presso l’ufficio di iscrizione.

Si attribuisce dunque al rappresentante, in tal caso denominato institore o ship manager, la responsabilità personale dell’esercizio in deroga alle norme sul mandato con rappresentanza.

La disciplina del codice della navigazione, istituendo soltanto il criterio di imputazione, in ordine al fatto generatore della responsabilità viene integrata con le normative del codice civile, nell’assenza di altra disciplina speciale.

Risultano quindi applicabili, in materia di navigazione, gli artt 2050 e 2051 c.c., riguardanti la responsabilità per l’esercizio di attività pericolosa e per danni cagionati da cose in custodia, in relazione a fatti generatori di responsabilità non altrimenti regolati dal diritto speciale.

L’art 879 cod nav regola la responsabilità dell’esercente nel caso di uso dell’aeromobile senza il suo consenso; in tal caso l’esercente risponde, in solido con l’utente abusivo, soltanto qualora non abbia esplicato la dovuta diligenza al fine di evitare tale uso.

L’art 939-ter cod nav dispone che, in caso di responsabilità derivante dall’utilizzazione dell’aeromobile da parte di chi abbia acquistato il diritto di utilizzarla per non più di 14 giorni, l’esercente risponde in solido con l’utilizzatore.

Queste norme dimostrano che è esercente (o armatore) chi assume all’attività organizzativa e non chi pone in essere soltanto la navigazione del veicolo.

Per le unità da diporto, la responsabilità verso terzi derivante dalla loro circolazione, è invece regolata dall’art 2054 cc, secondo il quale il conducente è presunto responsabile e può liberarsi soltanto provando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

In caso di locazione dell’unità da diporto il proprietario è responsabile in solido col locatario e, in caso di locazione finanziaria, l’utilizzatore è responsabile in solido col conducente invece del proprietario.

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 2 anni.

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