Secondo la definizione del codice della navigazione, si ha locazione di nave o di aeromobile quando una delle parti si obbliga a far godere all’altra, per un dato tempo, la nave o l’aeromobile verso un determinato corrispettivo (art 376 cod nav).

Il contratto di locazione ha la funzione di attribuire al conduttore un diritto personale di godimento del veicolo, che implica la consegna dello stesso da parte del locatore, con relativo passaggio della detenzione al conduttore.

La prestazione del locatore consiste in un complesso di obbligazioni dirette a consentire il godimento del conduttore, fra le quali assume un rilievo dominante ed essenziale la consegna della res (nave o aeromobile), oggetto del contratto.

In base al trasferimento della detenzione del veicolo dal locatore al conduttore, quest’ultimo può vantare la tutela possessoria che l’ordinamento assicura la detenzione, ed è in grado di assumere la qualità di armatore o di esercente, con la conseguenza che l’equipaggio si trova alle sue dipendenze.

Nelle locazioni di durata non superiore a 14 giorni, il locatore continua ad essere considerato l’armatore o l’esercente del veicolo, presumendosi che in rapporti brevi l’attività organizzativa propria dell’esercizio non si trasferisca sul conduttore.

La locazione di nave o di aeromobile si inquadra nel contratto di locazione di cosa e, oltre alle norme speciali stabilite dal codice della navigazione, sono ad essa applicabili in via sussidiaria le disposizioni generali del codice civile sulla locazione (art 1571 ss).

Alcune norme speciali sono dettate per la locazione di unità da diporto.

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