Locazione finanziaria

La locazione finanziaria (leasing) ha lo scopo di fornire a chi intende utilizzare un bene le risorse finanziarie per farlo.

Essa può esplicarsi in diverse modalità operative, ma quella che assume maggior rilievo, con riferimento alla nave o all’aeromobile, è il cosiddetto leasing finanziario.

Con il leasing finanziario il concedente, su richiesta dell’utilizzatore, acquisisce dal fornitore un bene per cederlo in godimento all’utilizzatore per un certo tempo, dietro il pagamento di un canone periodico calcolato in relazione all’ammortamento del costo del bene, in modo che la somma dei canoni corrisponda al prezzo di acquisto più spese e interessi.

Con riguardo alla nave ed all’aeromobile, si possono distinguere:

  • la locazione finanziaria di un veicolo da costruire: il concedente stipula col fornitore un contratto di costruzione
  • la locazione finanziaria di un veicolo già in esercizio: il concedente stipula col fornitore un contratto di compravendita. Il bene e poi consegnato all’utilizzatore, che ne assume l’esercizio.

Le disposizioni del codice della navigazione in tema di locazione si applicano anche alla locazione finanziaria di nave e di aeromobile . In caso di responsabilità verso terzi derivante dall’esercizio di unità da diporto, la solidarietà deve intendersi fra utilizzatore conducente, escludendo il proprietario.

Comodato

Il comodato di nave o di aeromobile è quel contratto a titolo gratuito, che si manifesta soprattutto nel campo della navigazione da diporto, col quale una parte (comodante) consegna l’altra (comodatario) il veicolo, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta, a norma dell’art 1803 c.c.

Il contratto si perfeziona con la consegna della nave o dell’aeromobile ed è quindi un contratto reale, il quale si differenzia dagli altri contratti di utilizzazione della nave e dell’aeromobile, che sono consensuali.

Il comodatario può essere considerato armatore o esercente soltanto nell’ipotesi in cui assuma l’attività organizzativa, anche se minima.

In caso contrario, armatore o esercente rimane il comandante e, nei confronti di terzi, il comodatario figura come un suo preposto.

Nel caso di comodato di aeromobile di durata non superiore a 14 giorni esercente deve considerarsi il comandante. La norma si applica per analogia anche al comodato di nave.

Al comodato di nave e di aeromobile si applicano le norme del codice civile sul comodato, ma nell’ipotesi in cui il comodatario diventi armatore o esercente, la precedenza va data all’applicazione analogica delle norme del codice della navigazione sulla locazione di nave.

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