Il noleggio a tempo cessa con lo spirare del termine convenuto.

Qualora il noleggiatore ordini al noleggiante di intraprendere un viaggio la cui durata prevedibile oltrepassi la scadenza del contratto, il noleggiante è obbligato a compierlo, salvo che il superamento del termine di scadenza sia ritenuto considerevole in rapporto alla durata del contratto (art 388 comma 2 cod nav).

Se comunque, per fatto del noleggiatore, la durata dell’ultimo viaggio eccede la scadenza del contratto, non si fa luogo a liquidazione di danni, ma al noleggiante, per il periodo di tempo eccedente, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto: art 389 cod nav.

Il contratto di noleggio si estingue poi per le cause generali di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, fra le quali si inquadra anche l’impedimento definitivo.

Una particolare forma di risoluzione è prevista dai formulari nel caso di entrata in guerra dello Stato, di cui la nave noleggiata batta bandiera.

Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di noleggio si prescrivono nel decorso di un anno. Il termine decorre:

  • se il noleggio è a tempo: dalla scadenza del contratto dalla fine dell’ultimo viaggio.
  • se il noleggio non si è iniziato o compiuto, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato l’avvenimento che ha reso impossibile l’esecuzione del contratto ho la continuazione del viaggio
  • in caso di perdita presunta della nave, dalla data della sua cancellazione dai registri di iscrizione.
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