Per la regolazione del noleggio di aeromobile, l’art 940 comma 1 cod nav rinvia agli articoli del codice della navigazione sul noleggio di nave.

Poche sono le differenze disciplinate dal codice:

  • è previsto il noleggio di parte della capacità dell’aeromobile
  • la forma del contratto deve essere scritta ad probationem in ogni caso
  • l’aeromobile è sempre sostituibile dal noleggiante con altro di caratteristiche e capacità equivalenti o superiori, in considerazione della maggiore intercambiabilità degli aeromobili rispetto alle navi
  • la responsabilità verso terzi e diversamente regolata

Nella pratica, si è soliti denominare impropriamente noleggio il charter di aeromobile, che indica un contratto per l’utilizzazione dell’intera capacità dell’aeromobile.

Il charter di aeromobile si può configurare come:

  • dry lease: con cui viene trasferita la detenzione di un aeromobile non equipaggiato e il charter assume la qualità di esercente; in questo caso si ha un contratto di locazione dell’aeromobile
  • wet lease: l’aeromobile non è consegnato al charter, ma gli viene soltanto messo a disposizione da parte dell’esercente per l’uso convenuto e l’equipaggio rimane alle dipendenze dell’esercente

Quest’ultimo contratto, quando è utilizzato per il trasporto di cose, si qualifica come un vero e proprio contratto di trasporto. Quando è utilizzato per il trasporto di persone, assumere diverse configurazioni:

1. Nella forma più comune di charter, il committente è un organizzatore di viaggi turistici (tour operator), che fornisce ai viaggiatori il trasporto aereo nel contesto di un pacchetto turistico. In questo caso l’esercente assume l’esecuzione del trasporto e i relativi rischi nei diritti confronti dei passeggeri , emettendo i singoli biglietti di passaggio in proprio nome. In caso di inadempimento del vettore, i passeggeri, oltre all’azione contro il vettore, hanno ampia azione contro l’organizzazione. Nei rapporti fra esercente ed organizzatore, il charter si può configurare come un contratto preparatorio, in base al quale l’esercente si obbliga a contrarre coi passeggeri.

2. Nel charter cosiddetto per uso proprio, il committente utilizza l’aeromobile per far trasportare persone che viaggiano gratuitamente. In tale ipotesi, i passeggeri sono creditori di prestazioni di trasferimento che hanno la loro fonte in contratti di trasporto gratuito e il problema è di individuare il loro vettore. Se il vettore è l’esercente, i rapporti fra le parti in gioco si articolano come nel caso del trasporto oneroso. Se il vettore è il committente, il rapporto fra quest’ultimo e l’esercente può essere qualificato:

– come un noleggio: qualora l’esercente si obblighi a fornire soltanto l’attività aeronautica

– come una cessione del contratto di trasporto: qualora l’esercente assuma anche i rischi e le responsabilità del trasferimento dei passeggeri

– come un contratto di trasporto a favore di terzi: dove il committente è lo stipulante, l’esercente è il promittente e il passeggero il beneficiario

3. Nel noleggio o nel trasporto possono essere inquadrati quei charters dove l’esercente mette a disposizione l’aeromobile per un certo tempo, per i viaggi che saranno ordinati dal contraente, nei limiti previsti dal contratto. Qualora l’utilizzazione commerciale dell’aeromobile ed i rischi del trasporto siano assunti dal committente, il contratto può essere qualificato come noleggio.

4. Il wet lease si esplica nel quadro della cooperazione fra compagnie aeree per l’utilizzazione dell’aeromobile su voli di linea. Con esso una compagnia aerea esercente (lessor) si obbliga, nei confronti di un’altra compagnia (lessee), a mettere a disposizione uno o più aeromobili con il proprio equipaggio, oppure a compiere un certo numero di viaggi su linee servite dal lessee. In questi casi il biglietto di passaggio è emesso dal lessee e i rischi del trasporto sono contrattualmente ripartiti fra le due compagnie. Fra lessee e passeggeri si hanno dunque contratti di trasporto. Qualora i rischi del trasporto siano convenzionalmente attribuiti al lessee, il rapporto fra questi e l’esercente può essere qualificato come contratto di noleggio. Se invece alcuni rischi del trasporto, nel rapporto interno tra esercente e lessee, sono attribuiti al primo, significa che il secondo ha assunto tali rischi nei confronti dei passeggeri per conto del lessor, ma senza rappresentanza; pertanto nei confronti dei passeggeri è sempre il lessee che figura come vettore contraente.

5. Anche il code sharing va valutato caso per caso; talvolta potrebbe essere qualificato anche come contratto di noleggio di aeromobile; in altri casi di accordi particolarmente complessi, come contratto di appalto.

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