La mancata attuazione del sistema previsto dal secondo, terzo e quarto comma dell’art. 39 Cost. è dipesa da ragioni politiche e dal fatto che quel sistema riproponeva modelli e concezioni che avevano caratterizzato l’ordinamento corporativo.

Un delicato problema costituite da ciò che sistema prefigurato dall’art.39 Cost., a seconda di come fosse stato attuato, avrebbe potuto costituire un attentato alla libertà dell’organizzazione sindacale.

Il sistema delineato dall’art. 39 Cost. prevedeva che i sindacati registrati, rappresentati unitariamente in proporzione ai loro iscritti, avrebbero potuto stipulare contratti collettivi con efficacia erga omnes.

Ove si fosse verificato un dissenso tre sindacati registrati con riguardo alla congruità 1 del contratto collettivo da stipulare, due erano le possibili soluzioni:

a) o si adottava il metodo della maggioranza à in questo caso si ritenne che sarebbe stata attentati alla libertà del sindacato registrato dissenziente, ancorché minoritario;

b) o si adottava il metodo dell’unanimità à in questo caso si sarebbe reso impossibile la stipulazione del contratto collettivo.

La mancata attuazione dell’art. 39 Cost. ha consentito, all’azione e l’organizzazione sindacali, di esplicarsi secondo modelli via via diversi.

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