Sindacato di categoria professionale e la libertà di scelta tra diversi modelli organizzativi

E’ necessario distinguere la categoria professionale tutelata dal sindacato (es.: macchinisti o tutti i ferrovieri). Ogni sindacato è libero di scegliere in piena autonomia i lavoratori da organizzare. Una categoria può essere contemporaneamente tutelata da più sindacati.

La mancata attuazione dell’articolo 39 cost.

Dal primo comma dell’articolo 39 cost. può ricavarsi la più ampia autonomia del gruppo sindacale, abilitato a scegliere liberamente il proprio campo di azione attraverso la determinazione di quale tipo di lavoratori vuole organizzare (cioè, la categoria). Però, i commi successivi prevedono anche che:

  • i sindacati siano sottoposti alla registrazione;
  • che condizione per la registrazione sia la democraticità degli statuti;
  • che attraverso la registrazione essi acquistino la personalità giuridica e, infine,
  • che i sindacati registrati, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, possono stipulare contratti collettivi dotati di efficacia generale.

Questa formulazione – mediana tra un orientamento che voleva salvaguardare la struttura del sistema corporativo, modificandolo però nel punto della libera elezione dei dirigenti, e quello opposto di chi, legato all’esperienza liberale del prefascismo, manifestava una netta opposizione ad ogni intervento dei pubblici poteri nella vita del sindacato – costituì il frutto di una convergenza tra diverse posizioni: quella della parte più tradizionalista della democrazia cristiana, quella della sinistra di tale partito e quelle dei due partiti di sinistra, il PSI e il PCI .

Il compromesso si attestava su una linea per cui, da un lato e in primo luogo, affermava con forza il principio di libertà sindacale; dall’altro, però, creava un meccanismo per il quale, col minimo possibile di intervento dello Stato, veniva attribuito ai sindacati il potere di porre in essere norme generalmente vincolanti.

Contrariamente al principio sancito dal primo comma, che assunse subito un rilievo di norma cardine del sistema, il meccanismo delineato dai commi successivi necessitava, per diventare operativo, di una serie di specificazioni da parte della legislazione ordinaria (ad esempio era necessario determinare gli uffici competenti per la registrazione e la creazione di un meccanismo che consentisse la predeterminazione della categoria professionale nell’ambito della quale procedere all’accertamento del numero di iscritti a ciascun sindacato). Ma il legislatore non è mai intervenuto sul punto e, di conseguenza, queste disposizioni sono rimaste lettera morta. Con il tempo, si acquistò consapevolezza del fatto che il mancato intervento non fosse un incidente di percorso, ma frutto di una scelta sebbene, nei primi anni, non sempre esplicita.

Le ragioni della mancata attuazione sono di varia natura.

  1. Tra le principali, possono ricordarsi, in primo luogo, il timore che il procedimento di registrazione, con i relativi controlli sul numero degli scritti e soprattutto sulla democraticità dell’organizzazione, diventasse uno strumento di intromissione dello Stato nella vita interna del sindacato.

Dal canto suo, la Cisl si è opposta all’attuazione della norma costituzionale e tale opposizione, in ragione del suo collateralismo col partito di maggioranza, la democrazia cristiana, ebbe un’influenza determinante. Le Cisl, all’epoca sensibilmente minoritaria, in un eventuale procedimento di contrattazione fondato sul principio della proporzionalità avrebbe visto consacrata la posizione di maggior forza dell’antagonista Cgil. Paradossalmente l’articolo in esame, inteso garantire il pluralismo sindacale ma elaborato in un periodo di unità, avrebbe potuto operare soltanto se fosse perdurata la condizione di fatto dell’unità sindacale.

  1. Man mano che si allontanava nel tempo l’emanazione della norma costituzionale altri due elementi hanno consolidato la scelta di non darvi attuazione: da un lato, la dottrina giuslavoristica si è progressivamente depurata dalle incrostazioni corporative, che ponevano la personalità giuridica e il contratto collettivo erga omnes come categorie necessarie di un sistema sindacale di diritto.
  2. Dall’altro lato si è andato consolidando un sistema sindacale di fatto che, a partire dagli anni sessanta, acquisiva un alto grado di potere contrattuale e politico e al quale il legislatore rispondeva, anziché in termini di attuazione costituzionale, con la legislazione di sostegno, che presuppone una sistema sindacale di fatto esistente e ne attuava un indiretto riconoscimento.

La scelta di non procedere all’emanazione della legge sindacale assume perciò un significato normativo non contingente: lo stato apparato non deve interferire con all’attività autonoma dei gruppi.

La traduzione di questa scelta politica in termini giuridici comporta il rifiuto di soluzioni che collochino la regolamentazione dell’esperienza sindacale all’interno del diritto pubblico per agganciarla saldamente ai moduli del diritto privato. È stata questa un’opzione di politica del diritto, una scelta privatistica, aspramente dibattuta ma oggi ormai consolidata.

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