Le scelte di fondo operate dall’art. 669 duodecies sono le seguenti:

  • l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di danaro avviene nelle forme degli artt. 491 ss. (pignoramento) in quanto compatibili;
  • l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione;
  • qualsiasi altra questione diversa da quelle strettamente strumentali all’attuazione delle misure cautelari deve essere proposta nel giudizio di merito.

Con tale disposizione viene risolta qualsiasi astratta questione circa l’idoneità dei provvedimenti cautelari a costituire titolo esecutivo ex art. 474: l’art. 669 duodecies, infatti, attribuisce in modo in equivoco natura di esecuzione forzata speciale all’attuazione delle misure cautelari.

L’art. 669 duodecies omette totalmente di prendere in considerazione i provvedimenti cautelari aventi ad oggetto obblighi di fare infungibili o obblighi di non fare. Non resta quindi che continuare a tentare di battere la strada indicata da una dottrina e giurisprudenza minoritaria secondo cui l’art. 388 co. 1 si riferirebbe anche alle sentenze di condanna all’adempimento di obblighi infungibili e il co. 2, nel parlare di crediti, si riferirebbe non solo ai crediti al pagamento di somme di denaro, ma genericamente alla situazione attiva di qualsiasi rapporto obbligatorio

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