Il sistema integrato di interventi e servizi sociali

In questo contesto evolutivo dell’idea di sicurezza sociale si colloca la recente riforma dell’assistenza sociale.

Infatti con la legge n. 328 del 8 novembre 2000, è stato abrogato il sistema assistenziale istituito nel 1890 ed è stato sostituito da un sistema che attribuisce diritti soggettivi alle persone protette.

I principi generali e le finalità di tale legge confermano che la sicurezza sociale, in attuazione dei principi espressi dall’art. 2 e 3 Cost., è destinata ad operare oltre l’ambito tradizionale della previdenza sociale.

Assicurazioni sociali e assicurazioni private

Il meccanismo assicurativo, ha ormai perso ogni rilevanza giuridica. Quel meccanismo è ormai da ritenere destinato al perseguimento di fini diversi da quelli per cui fu istituito e, cioè, al soddisfacimento diretto ed esclusivo di un pubblico interesse e non più di interessi privati, si pure di gruppi. Si può dire che quella forma di tutela che prese il nome di assicurazione sociale, sia giunta al termine di una lunga evoluzione.

Peraltro si deve ritenere che, nonostante i dubbi di una parte della dottrina, anche le assicurazioni private assolvono ad una funzione previdenziale.

Nell’assicurazione privata l’eliminazione del bisogno si realizza attraverso l’assunzione da parte dell’assicuratore dell’obbligo di sopportare le conseguenze economiche dell’evento temuto, dietro il corrispettivo del pagamento del premio da parte della assicurante.

Nelle assicurazioni sociali, invece, l’eliminazione delle situazioni di bisogno si realizza con l’organizzazione di un servizio pubblico.

D’altra parte, le assicurazioni sociali e quelle private, al di sopra delle profonde differenze tecniche, di strutture e di funzioni, sono, a ben guardare, anche complementari. Tutti i problemi dell’incerto avvenire non devono essere risolti con la previdenza obbligatoria.

La sicurezza sociale, come fine essenziale dello Stato, riguarda i bisogni essenziali. Anzi essa incontra un limite che è quello di realizzare un interesse pubblico generale. Al di là di questo limite, la liberazione dal bisogno è lasciata alla previdenza privata.

Le assicurazioni private possono essere considerate come strumenti di sicurezza sociale solo quando questa sia intesa non come un’idea politica, ma come un risultato.

Intesa come un’idea politica, invece, la sicurezza sociale può dirsi attuata solo mediante quegli strumenti che realizzano la liberazione dal bisogno con il ricorso alla solidarietà di tutta la collettività organizzata nello Stato.

In questa prospettiva, la previdenza complementare occupa una posizione particolare, diversa, almeno in parte, da quella delle assicurazioni private. Essa, infatti, ancorché eventuale, perché libera, realizza pur sempre una forma di solidarietà meritevole di particolare tutela.

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