La locuzione “servizi sociali” è di significato incerto perché con essa si intendono fenomeni spesso assai diversi. Tralasciando alcune attività che possono essere ricondotte alla categoria, comunque, sono tradizionalmente considerate servizi sociali l’istruzione, l’assistenza sanitaria, l’assistenza alle persone disabili e l’assistenza sociale (assistenza alle persone prive di mezzi).

Alla prestazione di tali servizi corrispondono dei diritti sociali proclamati dalla Costituzione. La scelta costituzionale di proclamare tali diritti trova riscontro nella Dichiarazione universale dell’uomo del 1948, che vi dedica molte disposizioni.

Libertà dei privati di prestare servizi sociali

Le attività in cui consistono le prestazioni di servizi sociali hanno due caratteristiche:

  • la soddisfazione degli interessi cui esse sono dirette non si può ottenere fornendo servizi standardizzati ma esige prestazioni mirate a esigenze specifiche delle persone che ne fruiscono (c.d. servizi alla persona). Il corrispettivo richiesto per tali servizi, di conseguenza, è normalmente piuttosto elevato;
  • vi possono essere dei privati che sono spinti a svolgere le attività in cui consistono i servizi sociali non da motivazioni economiche ma solidaristiche (es. etiche, religiose).

La Costituzione e la legislazione speciale garantiscono la libertà anche di queste iniziative private:

  • relativamente all’istruzione scolastica, l’art. 33 Cost. stabilisce che i privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti di educazione , a patto che non vi siano oneri per lo Stato;
  • relativamente all’assistenza privata, l’art. 38 Cost. stabilisce che l’assistenza privata è libera e può riguardare le più disparate esigenze di persone bisognose;
  • relativamente alle organizzazioni di volontariato, tipizzate dalla l. n. 266 del 1991, il d.lgs. n. 460 del 1997 ha previsto un trattamento fiscale particolarmente favorevole per tali organismi e comunque per tutti quelli rigorosamente senza finalità di lucro (ONLUS).
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