La disciplina dell’estinzione del rapporto di lavoro ha subito una dinamica evolutiva, che l’ha portata a distaccarsi progressivamente dal regime stabilito nel codice civile, basato principalmente sul principio della libertà di recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato per entrambe le parti. Tale regime, incentrato sull’art. 2118, prevedeva che venissero trattati allo stesso modo il licenziamento (recesso del datore di lavoro) e le dimissioni (recesso del lavoratore), disconoscendo così che si trattava di realtà profondamente diverse.

Il licenziamento, in particolare, si presentava come un tema di estrema delicatezza sociale, a fortiori alla luce dei numerosi riconoscimenti costituzionali in merito alla valenza del bene lavoro. Una disciplina limitativa del potere datoriale, infatti, risulta essere imprescindibile per garantire il buon funzionamento del sistema. Sebbene con tempi sfalsati rispetto all’entrata in vigore della Costituzione, quindi, è cominciato un processo evolutivo che ha condotto ad un distacco praticamente totale della disciplina del licenziamento individuale dal Codice civile

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