L’intervento pubblico si articola in 2 fasi:

1. in una prima fase, lo Stato membro può restringere le libertà di accesso al mercato attraverso l’imposizione di oneri di servizio pubblico. Gli oneri possono essere imposti solo al fine di garantire “adeguati servizi aerei di linea”.

I criteri per valutare l’adeguatezza del servizio sono:

a. il pubblico interesse,

b. la possibilità, in particolare per le regioni insulari, di ricorrere ad altre forme di trasporto e l’idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto;

c. le tariffe e le altre condizioni proposte agli utenti;

d. l’effetto combinato di tutti i vettori che operano o intendono operare sulle rotte di cui trattasi.

La Commissione rende nota l’imposizione degli oneri attraverso la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee.

2. nella seconda fase di finanziamento degli oneri di servizio pubblico lo Strato assume l’iniziativa sul mercato, effettuando una “chiamata per l’offerta”.

Se nessun vettore ha istituito servizi di linea conformemente all’onere di servizio pubblico imposto su una rotta non remunerativa , lo Stato può riservare, per non più di 3 anni, quella rotta ad un unico vettore, selezionato con una gara di appalto pubblico; la selezione tiene conto della qualità del servizio, delle tariffe aeree e delle condizioni offerte agli utenti, nonché del rimborso richiesto. La pubblicazione del bando di gara è subordinato alla condizione fondamentale che altre forme di trasporto non garantiscano un servizio adeguato sulla rotta non remunerativa.

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