Il regime organizzativo dei servizi portuali antecedente alla riforma del 1994 era caratterizzato dalla sovrapposizione alla disciplina quadro delineata dal codice della navigazione di una serie di interventi legislativi che istituivano nei principali porti italiani Enti Portuali e Aziende dei Mezzi Meccanici e dei Magazzini Portuali.

Questi soggetti si configuravano come “enti pubblici economici” in quanto ad esse erano attribuite non solo funzioni amministrative relative alla gestione del porto, ma anche compiti di gestione diretta di alcuni servizi portuali.

Ma, l’imprenditore concessionario dell’esercizio elle operazioni portuali nello svolgimento della sua attività d’impresa, doveva necessariamente avvalersi delle maestranze avviate dalle Compagnie dei Lavoratori Portuali, cui era riservata l’esecuzione delle operazioni portuali.

Le tariffe relative alle operazioni portuali erano regolate sulla base di un macchinoso procedimento che ne garantiva sufficientemente l’esigenza di stabilire i prezzi equi ed efficienti per le operazioni e di servizi offerti.

Dunque si avvertì l’esigenza di adattare il regime delle operazioni portuali alla disciplina della concorrenza comunitaria.

Così si arriva alla riforma del 1994 che ha adottato quali punti di riferimento centrali i principi comunitari:

  • del divieto di discriminazioni in base alla nazionalità;
  • della libera prestazione dei servizi portuali;
  • della circolazione delle merci;
  • del diritto materiale della concorrenza.

Più importante novità apportato dalla riforma del 1994

è rappresentata dalla soppressione degli Enti Portuali e delle Aziende dei Mezzi meccanici con la conseguente istituzione di una “autorità portuale”. Il ruolo delle Autorità Portuali è identificato con attività di regolazione e promozione del mercato dei servizi portuali; dunque l’Autorità portuale è un soggetto pubblico che ha compiti amministrativi per realizzare l’interesse della collettività.

“Le Autorità portuali non possono esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse”.

In ogni caso sono previste alcune deroghe al principio di separazione, come ad esempio accade rispetto all’attività d’impresa dove si riconosce all’Autorità il potere di costituire o partecipare a società esercenti attività accessorie rispetto ai compiti istituzionali affidate alle autorità stesse.

L’Autorità Portuale gode di autonomia finanziaria e di bilancio ed è sottoposta al potere di vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il rendiconto della gestione finanziaria dell’Autorità portuale è soggetto al controllo della Corte dei Conti.

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