Art. 28 cod.nav. àil porto costituisce uno dei beni immobili che appartengono al demanio marittimo ed è assoggettato alla disciplina generale dettata per quella categoria di beni pubblici.

La ratio della demanialità del porto si individua nell’interesse a garantire i pubblici usi del mare e lo sviluppo dei traffici, anche a vantaggio dell’intera economia nazionale.

Stando ai pareri della dottrina, si definisce porto quel tratto di costa, i bacini ad esso pertinenti e le apposite strutture artificiali che, per la loro particolare conformazione, costituiscono aree tipicamente deputate all’approdo e alla sosta delle navi.

La nozione di porto è basata su due elementi:

  1. un elemento di natura spaziale la cui estensione è definita dalla conformazione geografica dei luoghi ovvero dagli interventi strutturali predisposti per l’occasione dall’uomo;
  2. un elemento funzionale relativo alla idoneità delle infrastrutture terrestri e marittime ad offrire approdo e sosta alle navi.

I porti marittimi nazionali si distinguono in 2 categorie:

categoria I: ne fanno parte i porti o le specifiche aree portuali finalizzati alla difesa militare internazionale e alla sicurezza dello Stato

categoria II: ne fanno parte i porti o le specifiche aree portuali di rilevanza economica internazionale, nazionale, regionale o interregionale.

I porti della II categoria si distinguono nuovamente in porti con funzione commerciale, industriale e petrolifera, di servizio passeggeri, di pesca, turistica e da diporto.

I “servizi portuali” sono le attività economiche che si svolgono in ambito portuale e che sono rivolte a consentire ai privati l’uso del porto.

Le tipologie di attività riconducibili alla categoria dei servizi portuali sono:

1. operazioni portuali; (pg 32)

2. servizi portuali stricti iuris;

3. servizi di interesse generale;

4. servizi tecnico nautici.

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