L’entrata in vigore di un atto normativo individua il momento in cui l’atto entrando a comporre l’ordinamento è potenzialmente in grado di produrre effetti;

la sua efficacia, individua la concreta produzione di effetti da parte dell’atto.

La vigenza si riferisce quindi all’atto nel suo complesso, mentre l’efficacia alle singole disposizioni in esso contenute: il momento della produzione di effetti da parte di singole disposizioni, può non coincidere con il momento dell’entrata in vigore dell’atto che le contiene.

Per le effettività si intende il requisito primario di esistenza di una norma giuridica, che si distingue dall’efficacia che individua la capacità attuale di produrre effetti da parte di una norma giuridica.

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