Per tutela dei diritti il comune linguaggio intende la difesa del diritto a fronte della sua violazione.

Ove l’esercizio e/o la soddisfazione del diritto venga contrastato, il titolare del diritto deve godere di mezzi che gli consentano di reagire alla violazione. Qualora così non fosse ne andrebbe di mezzo il principio dell’effettività dello stesso ordinamento. All’espressione tutela si affianca di solita il termine giurisdizionale, alludendo al fatto che alla tutela non può giungersi se non attraverso vie giurisdizionali. La tutela dei diritti appare così legata con un filo doppio al processo. Sul rapporto fra il processo e la tutela dei diritti si sono venute contrapponendo visuali ed orientamenti diversi.

Ad una più antica visuale secondo la quale il processo altro non era che lo strumento diretto ad assistere il singolo per l’esercizio e la realizzazione del suo diritto privato, si è contrapposta la visuale che vede nel processo lo strumento di una funzione pubblica, diretta alla reintegrazione del diritto soggettivo. Non deve tuttavia credersi che la tutela civile sia solo quella amministrata dai giudici. Va facendosi sempre più strada il ricorso all’istituto dell’arbitrato, previsto nel c.p.c. Gli arbitri sono in sostanza dei giudici privati e possono esprimersi su controversie che hanno ad oggetto diritti disponibili.

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